Con la recente sentenza del 19.12.2019, emessa nella causa C-532/2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a chiarire l’interpretazione della nozione di “incidente” di cui all’art. 17, paragrafo 1 della Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale. Tale Convenzione è stata conclusa il 28.05.1999 e firmata il 09.12.1999 dalla Comunità Europea, che l’ha approvata con decisione 2001/539/CE, ed è in vigore nell’UE, dal 28.06.2004.

Nel caso di specie, nel 2015 durante un volo da Maiorca (Spagna) a Vienna (Austria), una bambina di sei anni subiva delle ustioni di secondo grado in seguito al rovesciamento di un bicchiere di caffè caldo posto sul tavolino pieghevole dinanzi al sedile accanto, dove era seduto il padre. In seguito al sinistro non si riusciva ad appurare se il bicchiere di caffè si fosse “rovesciato a causa di un difetto del tavolino pieghevole sul quale era posto o per effetto delle vibrazioni dell’aereo”.

La danneggiata, in persona del padre quale legale rappresentante, conveniva in giudizio il vettore aereo dinanzi l’Autorità giudiziaria austriaca (Landesgericht Korneuburg), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni pari ad € 8.500,00. La domanda attorea veniva accolta in primo grado, sulla base della considerazione che si fosse verificato un rischio inerente il trasporto aereo: i danni patiti dalla bambina erano, pertanto, “riconducibili ad un incidente determinato da un evento inconsueto prodotto da un’azione esterna”.

Tale pronuncia veniva riformata in appello dall’Oberlandesgericht Wien, secondo il quale la ricorrente non aveva fornito la prova del fatto che l’incidente era stato causato da un rischio inerente al trasporto aereo.

A fronte del ricorso in Cassazione, l’Oberster Gerichtshof rimetteva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale “se costituisca “incidente” implicante la responsabilità del vettore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione di Montreal lo scivolamento e il rovesciamento, per motivi non precisati, di una tazza di caffè caldo appoggiata sul tavolino del sedile anteriore durante il volo di un aereo, a seguito dei quali un passeggero subisca ustioni”.

La Corte di Giustizia precisa che, nell’interpretazione della suddetta Convenzione, che è parte integrante del diritto dell’Unione, occorre avere riguardo all’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969, in forza del quale “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.

In particolare dalla norma di cui all’art. 17, paragrafo 1 (in forza del quale: “il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l[’incidente] che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco”) risulta che “affinché sorga la responsabilità del vettore, l’evento che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero dev’essere qualificato come “incidente” e che quest’ultimo deve essersi prodotto a bordo dell’aeromobile o nell’ambito di una qualsiasi delle operazioni d’imbarco o di sbarco”.

Non essendovi nella Convenzione una definizione di “incidente”, si dovrà fare riferimento al senso comune di tale nozione: “Il senso comunemente attribuito alla nozione di «incidente» è quello di evento involontario dannoso imprevisto”.

Secondo la Corte la nozione di “incidente” non deve essere subordinata alla realizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo o all’esistenza di un nesso tra l’incidente e l’impiego o il movimento dell’aeromobile. Con ciò non si andrebbe ad imporre al vettore aereo un onere risarcitorio eccessivo, in quanto la stessa Convenzione prevede agli artt. 20 e 21 delle ipotesi di esonero/limitazione della sua responsabilità. Un’interpretazione restrittiva non è peraltro conforme né al senso comune della nozione di “incidente”, né agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal.

La Corte ha, pertanto, dichiarato quanto segue. “L’articolo 17, paragrafo 1, della Convezione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 […] dev’essere interpretato nel senso che la nozione d’«incidente», di cui alla disposizione medesima, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio dei passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo”.

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