Si segnala la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, con cui l’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in ordine a quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le indicazioni operative ed i chiarimenti ivi contenuti possono essere così brevemente riassunti:

  • sospensione dalla data del 23.02.2020 alla data del 01.06.2020 dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (anche nei casi di domande per ottenere la rendita in caso di morte da infortunio), nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale che scadono nel precitato periodo;
  • riconoscimento della tutela assicurativa INAIL anche nei casi di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro;
  • riconoscimento dell’infortunio sul lavoro in itinere, quando il contagio da Covid-19 sia avvenuto nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; con la precisazione che viene considerato necessitato l’uso del mezzo privato rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici;
  • riconoscimento della tutela assicurativa a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal D.P.R. n. 1124/1965, nonché agli altri soggetti previsti dal D.lgs. n. 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL;
  • previsione di una presunzione semplice per la prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra il contagio e l’attività lavorativa per alcune categorie professionali, tra cui gli operatori sanitari e chi svolge una prestazione di lavoro in costante contatto con il pubblico / l’utenza (in via esemplificativa ma non esaustiva, i lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite / banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.);
  • nei casi accertati di infezione da Covid-19, obbligo del medico accertatore di predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’INAIL (come prevista dall’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965), che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato al pari di ogni altro infortunio;
  • decorrenza dei termini per la trasmissione telematica della denuncia all’INAIL per il datore di lavoro solo dalla conoscenza positiva del contagio del lavoratore;
  • decorrenza della tutela INAIL dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da Covid-19 (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro;
  • segnalazione all’INPS dei casi di dubbia competenza INAIL, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria;
  • riconoscimento ai familiari di una prestazione economica una tantum, prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro sia per i soggetti assicurati INAIL che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti ecc.);
  • esclusione degli eventi infortunistici da Covid-19 dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
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