Si segnala la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che torna a pronunciarsi sulla sorte delle fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) nell’ottobre del 2002.

1)      Lo schema ABI e l’intervento di Banca d’Italia.

Nell’ottobre del 2002 l’ABI elaborò uno schema contrattuale standard destinato a uniformare le condizioni delle fideiussioni omnibus utilizzate dagli istituti bancari.

Successivamente, Banca d’Italia ritenne che lo schema tipo fosse idoneo a restringere indebitamente la concorrenza del settore creditizio.

In particolare, l’accertamento di Banca d’Italia coinvolse tre clausole inserite nello schema tipo:

1)      La c.d. clausola di reviviscenza, che pone a carico del fideiussore l’obbligo di restituire alla banca le somme da questa in un primo momento incassate e successivamente restituite a seguito dell’annullamento, dell’inefficacia o della revoca dei pagamenti;

2)      La clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., che esonera il creditore dall’onere di proporre tempestivamente le proprie istanze nei confronti del debitore principale;

3)      La c.d. clausola di sopravvivenza, volta a conservare l’obbligazione del fideiussore anche in ipotesi di invalidità dell’obbligazione principale.

L’accertamento di Banca d’Italia ha dato origine, negli anni successivi, a un ampio contenzioso che prosegue ancora oggi, relativo alle conseguenze che la violazione della disciplina antitrust produce sui singoli contratti di fideiussione stipulati tra banche e fideiussori.

2)      L’intervento delle Sezioni Unite nel 2021.

Un primo fondamentale chiarimento era già giunto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021.

La Corte affermò che i contratti di fideiussione omnibus stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sono affetti da nullità limitatamente alle clausole che riproducono il contenuto dell’intesa vietata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 (legge antitrust) e dell’art. 1419 c.c.

Sul piano probatorio, le Sezioni Unite riconobbero particolare rilevanza al provvedimento di Banca d’Italia, ritenendo sufficiente, nell’ambito oggettivo e temporale dell’accertamento, l’allegazione della corrispondenza tra le clausole impugnate e quelle censurate dall’Autorità.

3)      La recente sentenza della Cassazione.

La sentenza del 2021 non aveva, tuttavia, risolto tutti i problemi emersi nella pratica. In particolare, rimanevano seri dubbi in ordine all’esatta portata dei principi enunciati dalla Cassazione.

Su tali aspetti è intervenuto il Tribunale di Siracusa, il quale, mediante rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha sottoposto diverse questioni interpretative alle Sezioni Unite.

Il caso riguardava fideiussioni prestate nel 2015 a garanzia di uno specifico finanziamento. Si trattava, dunque, di garanzie specifiche, anziché omnibus, stipulate diversi anni dopo il periodo preso in considerazione da Banca d’Italia.

Alle Sezioni Unite sono state sottoposte tre questioni:

1)      Il valore probatorio del provvedimento di Banca d’Italia in rapporto a fideiussioni stipulate al di fuori del periodo da lei considerato;

2)      la possibilità di estendere i principi elaborati in rapporto alle fideiussioni omnibus anche alle fideiussioni specifiche;

3)      le conseguenze dell’accertamento della nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall’art. 1957 c.c., in presenza di una clausola che preveda il pagamento “a prima richiesta”.

4) Nessun automatismo per le fideiussioni stipulate al di fuori del periodo esaminato da Banca d’Italia.

Sul punto, le Sezioni Unite escludono che l’accertamento compiuto da Banca d’Italia possa essere esteso in modo automatico a fideiussioni stipulate in periodi diversi da quello effettivamente considerato da Banca d’Italia. Il provvedimento di Banca d’Italia conserva, in questo caso, valore probatorio, ma non è da solo sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale anche in un diverso periodo temporale.

Spetta al giudice di merito accertare, e ancor prima alla parte allegare e provare, che il modello contrattuale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa anticoncorrenziale.

5) I principi possono riguardare anche fideiussioni specifiche.

La Cassazione chiarisce che i principi elaborati per le fideiussioni omnibus possono essere estesi anche alle fideiussioni specifiche. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario dar prova dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, non essendo sufficiente, da solo, l’accertamento di Banca d’Italia.

6) La garanzia “a prima richiesta” e l’art. 1957 c.c.

Infine, la Cassazione chiarisce che, dichiarata nulla la clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., torna a trovare applicazione tale disposizione. Qualora, tuttavia, il contratto di fideiussione preveda altresì una garanzia “a prima richiesta”, la tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al garante può essere sufficiente a impedire la decadenza ivi prevista, senza la necessità di dover instaurare un giudizio per il recupero coattivo del credito.

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