Tra la fine del 2022 e il febbraio 2023 sono entrati in vigore alcuni atti normativi che hanno inciso in maniera notevole sulla corposa materia delle detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi edilizi.

Sul punto, si ricorda, il Governo era già intervenuto con il D.L. n. 176 del 18 novembre modificando il regime delle scadenze, le aliquote e il numero di periodi di imposta in cui è possibile portare in detrazione le spese sostenute (vedi https://www.reiterer-marangoni.it/it/news/recenti-modifiche-agli-incentivi-per-lefficientamento-energetico-cd-superbonus-il-decreto-legge-18-novembre-2022-n-176/); il presente contributo affronterà invece le principali novità contenute:

a)       Nella legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197);

b)      Nella legge di conversione del D.L. 176/2022 (L. 13 gennaio 2023, n. 6);

c)       Nel D.L. 16 febbraio 2023, n. 11.

 

1. Il Superbonus di cui all’art. 119 D.L. 34/2020.

Il Superbonus ha rappresentato sin dalla sua recente introduzione uno dei benefici fiscali più richiesti, soprattutto per il riconoscimento di una detrazione fiscale nella misura del 110% della spesa sostenuta.

Le recenti modifiche hanno mutato solo in parte l’impianto introdotto con il D.L. 176/22.

Per quanto concerne le scadenze e le aliquote applicabili, la regola generale si ricava ancora oggi dal comma 8-bis dell’art. 119 D.L. 34/2020, ai sensi del quale la detrazione è riconosciuta al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025.

Il comma 894 dell’art. 1 L. 137/22 ha tuttavia prorogato la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute anche nel 2023 nei seguenti casi:

a)       Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali risulta presentata la Certificazione di inizio lavori asseverata (cd. CILA) al 25 novembre 2022;

b)      Interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 176/22, ossia al 18 novembre 2022, a condizione che tale data sia attestata dall’amministratore del condominio o, se mancante, dal presidente dell’assemblea, e a condizione che per tali interventi la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022;

c)       Interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del D.L. 176/22 e il 24 novembre 2022,  condizione che alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la CILA;

d)      Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto concerne le villette unifamiliari, è rimasto sostanzialmente invariato il regime introdotto con il D.L. 176/22. Pertanto, restano detraibili al 110% le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche sulle villette e sulle case a schiera, invece, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ma nella misura ridotta del 90%, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che deve essere adibita ad abitazione principale, e sempre che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo i criteri di cui all’art. 119, co. 8-bis.1 D.L. 34/20.

 

2. Il Bonus barriere architettoniche.

In merito alla detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020, introdotto con L. 234/2021, il bonus pari al 75% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2022, da ripartire in 5 quote annuali, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 365, L. 197/22)

Questo importo è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a:

a)       50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma che siano funzionalmente indipendenti;

b)      40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c)       30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unifamiliari.

In via esemplificativa, rientrano nel bonus interventi inerenti ascensori, montacarichi, o adeguamento di bagni, cucine e impianti (nel rispetto di precisi requisiti).

Importante novità introdotta con la Legge di Bilancio per il 2023 è quella di cui al nuovo comma 4-bis, che dispone che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori, è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

 

3. Il Bonus mobili.

Il comma 277 dell’art. 1 L. 197/22 è intervenuto sul cd. “Bonus mobili” di cui al comma 2 dell’art. 16 D.L. 63/2013, disponendo che lo stesso per l’anno 2023 sarà di 8.000 € (rispetto ai 10.000 € previsti per il 2022) e che per il 2024 tale detrazione si ridurrà ulteriormente a 5.000 €.

Si ricorda che tale beneficio è riconosciuto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR).

 

4. Le ulteriori agevolazioni. Cancellazione del Bonus facciate.

Per quanto concerne gli ulteriori Bonus ancora in vigore, alcuna modifica è intervenuta di recente.

Pertanto, il cd “Ecobonus” di cui ai commi 344 ss. dell’art. 1 L. 296/06, si applica nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, come previsto dalla L. 234/21. La medesima scadenza è ad oggi prevista per gli interventi finalizzati al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis TUIR.

Stante invece la mancata proroga del precedente termine (fissato al 31 dicembre 2022 con la Legge di bilancio per il 2022), è da ritenersi non più in vigore il cd. “Bonus facciate al 60%”.

 

5. Il Decreto Legge 17 febbraio 2023, n. 11. Eliminazione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Esaurita l’esposizione del quadro dei Bonus in seguito all’emanazione della Legge di Bilancio per il 2023, occorre considerare ora il recente intervento del Governo che, con il D.L. 11/23, ha cancellato lo strumento dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in ipotesi di detrazioni fiscali finalizzate al recupero del patrimonio edilizio.

L’art. 2 comma 1 del Decreto, infatti, dispone che a far data dall’entrata in vigore del medesimo, ossia dal 17 febbraio, non è più consentito l’esercizio delle suddette opzioni, in passato previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b), in relazione agli interventi di cui all’art. 121, comma 2 D.L. 34/20, ossia:

a)       Recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis TUIR;

b)      Efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 63/13 (che rinvia ai commi 344 ss L. 296/06);

c)       Adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 D.L. 63/13;

d)      “Bonus facciate” (il quale tuttavia ad oggi non è più previsto, anche se era ancora possibile cedere i crediti riferiti alle spese degli anni scorsi);

e)      Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) TUIR;

f)        Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter D.L. 63/13 (anche in tal caso, bonus non più previsto, ma era ancora possibile cedere i crediti riferiti alle spese degli anni scorsi)

g)       Eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter D.L. 34/20.

Il comma 3 dell’art. 2 D.L. 11/23 precisa che l’eliminazione di cui al comma 1 non riguarda le spese sostenute per interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 D.L. 34/20 (“Superbonus”), per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:

a)       Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b)      Siano già iniziati i lavori, in ipotesi di interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (es: sostituzione finestre);

c)       Risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile in caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3 TUIR (per abitazioni in edifici integralmente ristrutturati da un’impresa) o dell’art. 16, comma 1-septies D.L. 63/13 (per case demolite o ricostruite in chiave antisismica).

 

5.1. Le ripercussioni sul Superbonus.

La lettera del Decreto Legge 11/23 sembra lasciare spazio ad un quesito: qual è il destino della cessione in ipotesi di lavori di cui all’art. 119 D.L. 34/20 (cd “Superbonus”)?

Il richiamato elenco di cui all’art. 121, II co D.L. 34/20, infatti, non riporta questa tipologia di intervento; anzi, il comma 7-bis della medesima norma chiarisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’art. 119”. Trattasi, si specifica, di un comma ad oggi ancora in vigore e che pare considerare gli interventi di cui al comma 119 D.L. 34/20 come “categoria a parte”.

Ciononostante, il comma 2 dell’art. 2 D.L. 11/23, presupponendo che il comma 1 del medesimo articolo si applichi anche agli interventi di cui al comma 119, prevede che lo stesso non si applichi alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a)       Risulti presentata la CILA in ipotesi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

b)      Risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, in ipotesi di interventi effettuati dai condomìni;

c)       Risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in ipotesi di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Ferma restando questa imprecisione, la stessa parrebbe tuttavia essere superabile in via interpretativa considerando il testo del primo comma dell’art. 119 D.L. 34/20 dal quale si evince che, nonostante sin dalla sua introduzione il relativo beneficio fiscale sia stato sempre considerato a sé ed autonomo, lo stesso in realtà trae origine dalla detrazione di cui all’art. 14 D.L. 63/13, prevedendo in sostanza un aumento della relativa aliquota. Pertanto, poiché l’art. 121 D.L. 34/20 richiama al II comma anche gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 63/13, si può concludere affermando che sono state eliminate anche per il “Superbonus” le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Questo non toglie che una maggiore chiarezza da parte del Governo sarebbe stata auspicabile (nella speranza che in tale direzione vada quantomeno il Parlamento eventualmente chiamato a convertire il decreto), a maggior ragione trattandosi di un campo – quello delle detrazioni per interventi energetico-edilizi – che ancora oggi continua ad essere caratterizzato da una notevole complessità normativa che non agevola la trattazione della materia.

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