Con la recente sentenza n. 29906 del 25.10.2021, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di applicabilità di clausole migliorative a efficacia retroattiva disposte da rinnovi contrattuali (CCNL), indistintamente a tutti i lavoratori in servizio nel periodo di riferimento, compresi quelli non più in servizio. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha riconosciuto le ragioni del lavoratore, ribadendo il proprio consolidato orientamento per cui “il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione (Cass. n. 3811/1982; conforme Cass. n. 5281/1978)”, rectius costituisce elemento dirimente la circostanza che le parti sociali, nel determinare la decorrenza e la durata della contrattazione, non abbiano distinto tra i lavoratori in servizio e quelli non più in servizio.

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