I chiarimenti della Corte di cassazione in ordine alla natura della polizza assicurativa decennale che il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente
12.03.2025Si segnala la sentenza n. 191, pubblicata in data 27.01.2025, con cui la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sulla natura della polizza assicurativa decennale di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122/2005, ai sensi del quale “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”, ha chiarito che la stessa costituisce una peculiare fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta.
Un tanto, con la conseguenza che non è (solo) il costruttore, bensì anche il terzo assicurato (nel caso specifico, quindi, l’acquirente dell’immobile in costruzione) il soggetto legittimato a far valere i diritti derivanti dal contratto e così a poter invocare il pagamento diretto dell’indennizzo assicurativo in suo favore.
Se così non fosse, infatti, l’esigenza di equa, adeguata ed effettiva tutela dell’acquirente sottesa alla previsione normativa in parola rischierebbe di essere frustrata dalle tutt’altro che infrequenti vicende sostanziali, processuali ed in ipotesi anche concorsuali del costruttore.
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