Nel caso in esame, la lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, deducendo la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5 Legge 223/91, perché non essendo state considerate le esperienze professionali che detta lavoratrice aveva maturato presso altri reparti (ufficio commerciale, programmazione, acquisti, magazzino e da ultimo ufficio gestione allocazione stampi), oltre che nell’ultima posizione di lavoro soppressa, la medesima era stata comparata con un unico altro impiegato, risultando di fatto l’unico esubero tra le risorse impiegatizie.

Con la sentenza n. 9128 del 31 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha confermato le ragioni della lavoratrice e l’illegittimità dell’intimato licenziamento, attenendosi al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass. n. 18190/2016, n. 2284/2018); è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (principio espresso sin da Cass. n. 8474/2005 e, più di recente, da Cass. n. 15953/2021, n. 33889/2022), ed anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. n. 13783/2006, n. 203/2015, n. 19105/2017, n. 15953/2021)”.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il riferimento dei giudici di merito alle nozioni di fungibilità e professionalità della lavoratrice coinvolta nella procedura di licenziamento collettivo, “perché non si può limitare la scelta ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei, per acquisita esperienza e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti, a svolgere altre attività, ma si deve ampliare la scelta coinvolgendo appunto lavoratori di altri reparti (cfr. Cass. n. 9888/2006, n. 26679/2011); la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo, in base a criteri oggettivi e trasparenti (cfr. Cass. n. 6086/2021, n. 33889/2022, n. 23041/2018)”.

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