Sovente le aule giudiziarie sono investite di controversie in materia di contratto d’appalto. Di recente la II Sezione della Corte di Cassazione (ordinanza del 07.07.2025, n. 18409), chiamata ad esprimersi su una questione in punto di decadenza e prescrizione dell’azione contro i vizi e le difformità dell’opera, si è soffermata a chiarire alcuni concetti strettamente legati al tema e all’operatività dell’art. 1667 c.c.

1. La fattispecie oggetto del procedimento. Le decisioni di merito.

Il procedimento traeva origine da una situazione molto comune: in seguito alla realizzazione di un impianto di climatizzazione, il committente aveva omesso di corrispondere l’importo pattuito a titolo di saldo dei lavori, il che aveva portato l’appaltatore ad agire in via monitoria dinanzi al Tribunale di Torino. Presentata opposizione, il committente aveva eccepito, tra le altre cose, il malfunzionamento dell’impianto (tale da cagionare un consumo anomalo di energia nonostante l’inefficienza del medesimo), chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni sofferti.

Costituitosi in giudizio, l’appaltatore aveva contestato la decadenza e la prescrizione dell’azione, alla luce dell’accettazione dell’opera da parte del committente con il pagamento di gran parte del prezzo.

Se il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo l’ammontare dell’importo ancora dovuto e rigettando la domanda risarcitoria, la Corte d’Appello aveva revocato in toto il decreto ingiuntivo, confermando tuttavia il rigetto della domanda riconvenzionale ritenendo fondata l’eccezione di decadenza (con conseguente assorbimento della questione sulla prescrizione), nonostante avesse accertato che non vi fosse stata alcuna accettazione dell’opera. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la mancata accettazione non fa venir meno la garanzia per i vizi di cui all’art. 1667, co. 1 c.c., con l’effetto che rimangono operativi anche i termini previsti nei due commi successivi.

 

2. La decisione della Corte di Cassazione. Operatività dei termini di decadenza e prescrizione in caso di mancato collaudo ed accettazione dell’opera.

Investita del ricorso presentato dal committente, la Seconda Sezione ha rilevato la fondatezza del primo motivo, vertente sull’interpretazione degli artt. 1662, 1665, 1667 e 1668 c.c., individuando due distinte questioni: a) il rapporto tra accettazione dell’opera e termine decadenziale di cui all’art. 1667, co. 2 c.c.; b) la decorrenza del termine biennale ex art. 1667, co. 3 c.c.

2.1. Il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 1667 c.c. Vizi palesi e vizi occulti. Decadenza dalla denuncia dei vizi.

Nell’affrontare il primo punto della questione, la Corte si è soffermata sulla tradizionale distinzione tra vizi palesi e vizi occulti, ricavabile dall’art. 1667 c.c., e fortemente connessa al concetto di “accettazione” dell’opera.

Il primo comma stabilisce che la garanzia non è dovuta “se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore”. La norma è dunque dedicata ai vizi palesi o apparenti, che sono evidenti al momento dell’accettazione dell’opera. Questi devono dunque, a pena di decadenza dalla garanzia, essere rilevati in sede di accettazione. Con l’effetto che, sino a tale momento al committente non è richiesto alcun adempimento per far valere tali difetti, anche se li aveva scoperti già in corso d’opera.

Il secondo comma dell’art. 1667 c.c. concerne invece i vizi occulti, ossia quei vizi che – al momento dell’accettazione – non erano conosciuti o riconoscibili, e che sono dunque stati scoperti successivamente. Solo in tal caso opera il termine decadenziale, che impone al committente di denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta, salvo l’appaltatore non li abbia riconosciuti o li abbia occultati.

L’accettazione dell’opera rappresenta quindi un fondamentale spartiacque:

a)      prima di tale momento, non rileva alcuna distinzione tra vizi “occulti” e “palesi”, perché ogni vizio scoperto può/deve essere segnalato al momento del collaudo; pertanto, fino all’accettazione, che può avvenire con riserva, non potrà essere eccepita alcuna decadenza dalla garanzia;

b)     dopo l’accettazione, invece, la garanzia opera per i soli vizi occulti, ossia quelli scoperti successivamente; e dal momento della scoperta decorre il termine per presentare, a pena di decadenza, la denuncia.

2.2. Consegna, collaudo e accettazione dell’opera.

Da quanto sopra emerge l’estrema importanza dei concetti di “collaudo”, “consegna” e “accettazione” dell’opera, da cui derivano importanti effetti giuridici, e su cui la Corte ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Il collaudo costituisce un atto prodromico, consistente in una valutazione tecnica da parte della committenza in ordine alla corretta realizzazione dell’opera. L’esercizio di tale diritto è riconosciuto espressamente dall’art. 1665 c.c.

La consegna costituisce invece un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente.

L’accettazione richiede, infine, la manifestazione del gradimento dell’opera da parte del committente. Per aversi accettazione, è dunque richiesto al committente lo svolgimento di un ruolo attivo, dovendo egli dichiarare di voler far propria l’opera eseguita, o perché l’ha trovata immune da vizi, o perché rinuncia a farli valere.

Con l’accettazione dell’opera, l’appaltatore sarà esonerato da ogni responsabilità per i vizi palesi, e sorgerà il suo diritto al pagamento del prezzo.

L’ordinamento non richiede particolari modalità di accettazione, che può essere manifestata in tre modi.

Essa può essere anzitutto espressa, nel caso in cui il committente, per iscritto o oralmente, dichiari esplicitamente di voler ricevere la prestazione.

È tacita se la committenza compie un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l’opera, attraverso comportamenti che dimostrino in modo inequivocabile il gradimento dell’opera. È ad esempio il caso dell’ipotesi di cui all’art. 1665, co. 4 c.c., ai sensi del quale l’opera si considera accettata, anche senza verifica, nel caso in cui il committente “riceve senza riserve la consegna dell’opera”.

Infine l’accettazione può essere presunta, come nei casi di cui all’art. 1665, co. 3 c.c. (l’opera è da ritenersi accettata se, nonostante l’invito dell’appaltatore, o il committente non procede alla verifica, o non ne comunica il risultato) o all’art. 1666, co. 2 c.c., ossia nel caso in cui il committente corrisponda il prezzo relativo a singole partite dell’incarico (ma la norma non si applica nel caso si tratti di meri acconti).

Ciò chiarito, i Giudici hanno altresì precisato che, a prescindere dalla forma, per aversi accettazione il committente deve adottare un contegno che dimostri la volontà di non sollevare riserve. La dichiarazione di riserva (o di far valere i vizi, o di procedere con la verifica), manifestata in sede di consegna dell’opera, neutralizza infatti gli effetti dell’accettazione.

Tali argomenti hanno portato la Corte ad accogliere il ricorso: la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che, nel caso di specie, il committente fosse decaduto dal termine previsto per la denuncia dei vizi, nonostante non vi fosse stato alcun collaudo né tantomeno accettazione dell’opera. Poiché dunque il vizio era stato scoperto prima dell’accettazione, non trovava applicazione il termine di cui all’art. 1667, co. 2 c.c.

2.3. L’operatività dei termini di prescrizione.

Nonostante la questione potesse ritenersi assorbita, la Corte ha comunque deciso di fornire un chiarimento in relazione all’operatività del termine di prescrizione dell’azione di garanzia, quantificato – dall’art. 1667, co. 3 c.c. – in due anni “dal giorno della consegna dell’opera”.

Anche in tale caso, infatti, occorre considerare la distinzione tra vizi palesi ed occulti.

Così, per tutti i vizi palesi (scoperti prima della consegna, o nel corso della verifica), il termine decorre, come cita la norma, dal momento della consegna dell’opera. Con la precisazione che non deve intendersi sufficiente la consegna “anticipata” (ossia quella con riserva di verifica), essendo necessaria, per la decorrenza del termine, la consegna “definitiva”, cioè quella avvenuta a seguito di verifica e accettazione (in occasione della quale, naturalmente, devono essere indicate le difformità riscontrate).

Per quanto concerne i vizi occulti, invece, la Cassazione richiama un consolidato principio secondo cui, discostandosi dalla lettera della legge, il termine di prescrizione decorre dalla loro scoperta, con onere dell’appaltatore di dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza già in precedenza.

3. I principi di diritto.

Nella parte finale della pronuncia in commenti, i Giudici della II Sezione hanno riportato i seguenti principi di diritto:

In tema di appalto, l’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’art. 1667, co. 2 c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica”.

“Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore”.

“In tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, stabilito dall’art. 1667, co. 3 c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa”.

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