In seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19 si è assistito ad un incremento delle possibilità di detrazione delle spese sostenute per gli interventi edilizi. Tale espansione si è tuttavia interrotta negli ultimi anni e, in ordine di tempo, con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/24) l’intera materia è stata ulteriormente modificata.

Con il presente contributo si intende quindi analizzare, in via generale, lo stato attuale di questa particolare tipologia di detrazioni fiscali, ancora oggi – preme evidenziare – purtroppo regolata da un sistema normativo non uniforme e di difficile consultazione.

1. Premessa. Il nuovo coefficiente di calcolo di cui all’art. 16-ter DPR 917/86 (TUIR). Il limite all’ammontare totale delle detrazioni fiscali.

Prima di procedere con l’analisi delle principali detrazioni ancora usufruibili, occorre considerare l’introduzione di un nuovo limite all’ammontare totale delle spese annualmente detraibili, previsto dall’art. 16-ter TUIR (introdotto dal co. 10 dell’art. 1 L. 207/24), e da applicarsi ai soggetti aventi un reddito complessivo superiore ad € 75.000.

La determinazione del tetto massimo non è univoca, ma segue un calcolo che si fonda su due elementi: da un lato, il reddito annuo del contribuente, dall’altro il numero di membri del nucleo familiare.

In ragione di ciò, bisogna anzitutto considerare i due “importi base” di cui al comma 2, individuati nella somma di € 14.000 per il soggetto il cui reddito complessivo è compreso tra € 75.000 ed € 100.000, e nella somma di € 8.000 se il reddito è superiore ad € 100.000.

Individuato l’importo base di riferimento, questo dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di cui al comma 3, che muta a seconda della composizione del nucleo familiare del contribuente, ossia:

–          0,50 se non sono presenti figli;

–          0,70 se è presente un solo figlio;

–          0,80 se sono presenti due figli;

–          1 se sono presenti più di due figli, o almeno un figlio con disabilità.

Pertanto, prendendo come esempio un contribuente con un reddito annuo di 120.000 € e senza figli, questi avrà diritto ad una detrazione annua complessiva non superiore ad € 4.000.

Si precisa che restano escluse dal conteggio le detrazioni previste per le spese sanitarie e per le somme investite nelle start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative.

Il comma 5 chiarisce infine che per le detrazioni fiscali per le quali è prevista la ripartizione in più annualità (come ad esempio quelle previste in materia edilizia), ai fini del computo dell’ammontare complessivo rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno d’imposta.

2. Il “Bonus ristrutturazioni” di cui all’art. 16-bis DPR 917/1986 (TUIR).

L’art. 16-bis TUIR riconosce la detraibilità (in dieci anni d’imposta) delle spese sostenute dai contribuenti per l’esecuzione sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici residenziali di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 DPR 380/2001. Per i soli interventi sulle parti comuni degli edifici l’agevolazione è riconosciuta anche per la semplice manutenzione ordinaria (lett. a).

Inoltre, l’art. 16-bis TUIR prevede la facoltà di detrarre parte delle spese sostenute anche per le seguenti opere:

–          Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

–          Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

–          Adozione di misure volte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

–          Realizzazione di opere volte alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

–          Adozione di misure antisismiche e di sicurezza statica degli edifici;

–          Bonifica dall’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Ai sensi del co. 2 della norma, rientrano nel beneficio fiscale anche le spese di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle diverse opere.

Esposto brevemente l’ambito in cui interviene il bonus edilizio, occorre soffermarsi sull’elemento che è stato maggiormente modificato negli anni: l’ammontare della detrazione massima che, ad oggi, varia in ragione sia del momento in cui è effettuato l’intervento, sia per il tipo di immobile oggetto del medesimo.

Il co. 1 dell’art. 16-bis TUIR prevede che, in generale, è detraibile il 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 €.

Tale regola incontra tuttavia numerose eccezioni, in parte indicate nel medesimo articolo, in parte introdotte con la Legge di Bilancio da ultimo approvata.

In parte, trova applicazione il co. 3-ter dell’art. 16-bis TUIR, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 l’aliquota della detrazione è ridotta al 30%. Ma, in via eccezionale, per il prossimo futuro la detrazione sarà maggiore, poiché – considerando un limite massimo delle spese pari ad € 96.000 – queste saranno detraibili:

–          Al 50% se sostenute nel 2025 e al 36% se sostenute negli anni 2026 e 2027, se per lavori eseguiti da soggetti titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 16 del D.L. 63/2013, come modificato dall’art. 1, co. 55 L. 207/2024).

–          Al 36% se sostenute nel 2025 e al 30% se sostenute negli anni 2026 e 2027 negli altri casi, ossia se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale.

3. L’ “Ecobonus” di cui all’art. 14 D.L. 63/2013.

Il regime transitorio previsto per le ristrutturazioni edilizie è stato introdotto anche per quelle agevolazioni che prevedono interventi volti a migliorare l’efficientamento energetico degli edifici, e che trovano la loro disciplina nell’art. 14 D.L. 63/2013, nell’art. 1, co. 48 L. 220/2010 e nei commi 344 ss dell’art. 1 L. 196/2006.

Pertanto, ai sensi del nuovo comma 3-quinquies art. 14 D.L. 63/2013 occorre distinguere tra interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e restanti unità immobiliari. Nel primo caso, l’aliquota è del 50 % per le spese sostenute nel 2025 e del 36 % per quelle sostenute nel 2026 e 2027; nel secondo caso la stessa scende al 36% per il 2025 e al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per quanto concerne i limiti massimi di spesa, questi mutano a seconda della tipologia di intervento; così, in via esemplificativa, si può ricordare che:

–          Per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, la detrazione può avere un valore massimo di € 60.000,00 (comma 2, lett. a);

–          Per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti il valore massimo della detrazione è di € 100.000,00 (comma 2, lett. b-bis).

4. Il “Bonus mobili” e il nuovo “Bonus elettrodomestici”.

Con il comma 55 dell’art. 1 L. 207/2024 il Legislatore è intervenuto altresì sul cd. “Bonus mobili”, disciplinato al comma 2 dell’art. 16 D.L. 63/2013.

In virtù di tale disposizione, i contribuenti che fruiscono dell’agevolazione di cui al co. 1, art. 16-bis TUIR (“ristrutturazione edilizia”) possono beneficiare di una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che abbiano una classe energetica minima, sempre che tale acquisto sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e che l’intervento sia stato avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. In tal caso l’agevolazione è stata ridotta negli ultimi anni: ferma l’aliquota fissa al 50%, se l’ammontare massimo delle spese detraibili era pari a 10.000 € per l’anno 2022 e a 8.000 € per l’anno 2023, per gli anni 2024 e 2025 non può essere superiore a 5.000 €.

Novità assoluta è invece l’agevolazione di cui al comma 107 dell’art. 1 L. 207/2024, già denominata “Bonus elettrodomestici”. Al fine di sostenere il sistema industriale e la riduzione di consumi, è oggi prevista una detrazione (o contributo) per l’acquisto di grandi elettrodomestici, purchè non inferiori alla classe energetica B e prodotti nell’Unione Europea.

Nello specifico il contributo non potrà essere superiore al 30% del costo del bene e comunque non potrà essere maggiore di € 100 per elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 € annui). Per conoscere le modalità, i criteri e i termini per l’erogazione del contributo occorre però attendere l’emanazione dell’apposito decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese.

5. Il “Bonus barriere architettoniche” di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020.

Alcuna modifica è invece stata apportata al c.d. “Bonus barriere architettoniche”, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021). Ancora oggi, infatti, ai sensi dell’art. 119-ter D.L. 34/2020 è prevista la detraibilità del 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La detrazione (in tal caso da ripartire in cinque anni d’imposta) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a)      50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma che siano funzionalmente indipendenti;

b)      40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c)      30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unifamiliari.

Da ultimo si ricorda che, ai sensi del comma 4-bis della norma, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori, è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

6. Il blocco del “Superbonus” di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 e l’eliminazione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Come esposto in premessa, ferma la riduzione dell’operatività di alcune detrazioni, le recenti riforme hanno altresì posto fine alla possibilità di accedere, in futuro, ad alcune tipologie di agevolazioni.

Tra queste vi è il Superbonus, che non sarà più disponibile per nuovi interventi, posto che il co. 56 dell’art. 1 della Legge di Bilancio ha precisato che, nel 2025, la detrazione (al 65%) è riconosciuta per i soli interventi già avviati e per i quali al 15 ottobre 2024:

–          sia stata presentata la CILA per interventi non condominiali;

–          sia stata adottata la delibera assembleare e presentata la CILA per interventi condominiali;

–          sia stata presentata l’istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Infine, si ribadisce che già con il D.L. 11/2023 il Governo aveva cancellato lo strumento dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta, che rappresentava l’unica possibilità per i soggetti residenti all’estero e privi di redditi in Italia di usufruire delle detrazioni in materia edilizia. Per essi, quindi, ad oggi non è possibile beneficiare di tali agevolazioni.

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