Con la sentenza 02.04.2020, emessa nella causa C-329/19, la Sezione I° della Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna sulle definizioni fondamentali del diritto europeo ed in particolare sul concetto di consumatore.

L’occasione è fornita dal Tribunale di Milano che, rilevando un potenziale contrasto tra giurisprudenza italiana ed europea, richiedeva alla Corte di chiarire se il condominio di diritto italiano poteva considerarsi consumatore ai sensi della direttiva 93/13/CEE. Infatti è noto come nel diritto italiano al condominio, pur non essendo persona giuridica, venga riconosciuta la qualità di soggetto giuridico autonomo e come ai contratti conclusi tra professionisti ed amministratori di condominio venga applicata la normativa a tutela dei consumatori. Viceversa, alla luce del diritto europeo vigente, il consumatore deve necessariamente assumere la qualità di persona fisica.

Interpellata sulla questione, con la citata sentenza del 02.04.2020, la Corte ribadisce che il consumatore identificato dalla normativa europea deve presentare due qualità, entrambe necessarie: deve essere una persona fisica e deve agire per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (vedi art. 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE). La Corte sottolinea poi come il concetto di proprietà non sia stato armonizzato a livello europeo e come pertanto ogni ordinamento resti libero di disciplinare il regime giuridico del condominio. Conseguentemente, sulla base della sola definizione normativa, il condominio di diritto italiano non è da intendersi come consumatore poiché non può considerarsi persona fisica.

Senonché, l’art. 169, paragrafo 4, TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dettato nell’ambito della protezione dei consumatori, prevede espressamente che “4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati.” L’orientamento della Corte di Cassazione italiana, rivolto ad ampliare la platea dei “consumatori”, è quindi da considerarsi senz’altro compatibile con i trattati europei.

Pertanto, anche se il condominio di diritto italiano non rientra nella nozione di consumatore, come individuata dalla direttiva 93/13, l’applicazione di detta direttiva a settori ivi non previsti è senz’altro consentita, con la conseguenza che anche per il condominio può trovare applicazione la più intensa tutela dettata per i consumatori.

 

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