Si segnala che in data 18.10.2016 l’Italia ha provveduto a ratificare, quale dodicesimo Stato membro dell’Unione Europea, l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) siglato a Bruxelles il 19.02.2013 da 25 Stati Membri (esclusa la Spagna e la Croazia, che non faceva all’epoca ancora parte dell’Unione), il quale prevede l’istituzione di una Corte sovranazionale preposta alla composizione delle controversie in materia brevettuale.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti si presenta quale secondo pilastro di un sistema cd. a “due pilastri” fondato, secondo le intenzioni del Consiglio dell’Unione Europea, sulla “creazione di un brevetto dell’Unione europea (….) e l’istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti.”, e che entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione, inclusi necessariamente i tre Stati in cui il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nel 2012 (ovvero Germania, Francia e Regno Unito, anche se a tale ultimo riguardo resta ancora da sciogliere il nodo legato alla ratifica o meno dell’Accordo dopo la cd. “Brexit”).

Già delineato si presenta invece il primo pilastro, costituito sia dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria, che dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, i quali, sebbene già adottati, sono tuttora improduttivi di effetti in attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo sul TUB, con il quale costituiscono un sistema unitario ed organico.

Tali Regolamenti consentono, in sostanza, agli operatori economici che abbiano ottenuto il rilascio di un brevetto dall’Ufficio europeo dei brevetti, di ottenere da una parte una tutela immediata in tutti gli Stati Membri che partecipino alla cooperazione rafforzata e nei quali il Tribunale abbia giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario, e dall’altra parte, per l’effetto, un sensibile abbattimento dei costi.

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