Nel caso in esame, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stato chiesto se l’art. 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, rivolto a gratificare ed a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare se detta offerta di buoni acquisto costituisca prestazione di servizi ex art. 26 citato, ha valutato tutte le circostanze in cui essa si svolge e, in particolare, la natura e gli obiettivi di tale programma premiale. Con la sentenza del 17 novembre 2022 emessa nella causa C-607/20, la Corte di Giustizia Europea ha, dunque, stabilito che l’attribuzione a titolo gratuito, da parte della società, dei buoni acquisto ai dipendenti designati dal programma premiale, è rivolta a “incrementare il rendimento dei suoi dipendenti e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa e, pertanto, non rientri nell’ambito di applicazione, dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA”.

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