Con la recente sentenza n. 12928, pubblicata il 10 maggio 2024, la terza sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta sul tema della sospensione della prescrizione in forza dell’art. 2941 nn. 1 e 2 c.c. (termine sospeso tra i coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale) in relazione ad ipotesi di responsabilità per danno da sinistro stradale e sulla sua estensibilità nei confronti della compagnia assicuratrice tenuta a rispondere solidalmente con l’assicurato.

Il caso esaminato trae origine dalla citazione svolta da una signora, in proprio e per i due figli, terzi trasportati e danneggiati in occasione di un sinistro stradale nel quale è deceduto il conducente, suocero dell’attrice. La domanda è stata proposta, dopo circa tre anni dal sinistro, nei confronti degli eredi del responsabile e della di lui compagnia assicuratrice. Gli eredi erano i figli dell’uomo, rispettivamente marito e cognato dell’attrice.

In primo grado il diritto al risarcimento è stato dichiarato estinto per prescrizione ex art. 2947 co. 2 c.c., mentre in appello veniva riformata la decisione e disposta la liquidazione del risarcimento dei danni a favore dell’attrice e dei figli, con la condanna al risarcimento di entrambi gli eredi, sul rilievo che gli stessi non avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dagli attori, e contestuale rigetto della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice che, invece, aveva eccepito la prescrizione. Si aggiunge che la Corte d’Appello ha precisato che l’eccezione di sospensione di cui all’art. 2941 c.c. integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, che sarebbe stata opponibile solo nei confronti del marito dell’attrice e non anche verso l’altro erede e, in ogni caso, non operante verso l’assicurazione in quanto soggetto terzo.

Gli eredi del responsabile hanno quindi presentato ricorso per cassazione, cui i danneggiati hanno aderito, chiedendo alla Corte di accertare che la sospensione della prescrizione prevista tra i coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale, giusto il disposto dell’art. 2941, n. 1 e 2 c.c., che nella specie trovava applicazione tra i danneggiati ed uno degli eredi, sarebbe stata a torto ritenuta non operante nei confronti della compagnia assicuratrice.

In via preliminare la Corte rileva, alla luce di quanto deciso dalla Corte d’Appello sulla mancata eccezione di prescrizione da parte degli eredi del responsabile, che si tratta di affermazione “errata nella logica dell’esistenza di un rapporto litisconsortile necessario, qual è – per volontà del legislatore – quello inerente alla responsabilità nei confronti del danneggiato del responsabile e dell’assicuratore per la r.c.a. È palese, del resto, che, rispondendo l’assicuratore del fatto del responsabile e potendo dedurre le eccezioni relative al rapporto assicurato (effetti della circolazione del veicolo), quando lo fa esse non possono non estendersi all’assicurato. Tanto implicava l’estensione dell’eccezione di prescrizione ai detti eredi del responsabile.

Un tanto premesso, la Corte dichiara i motivi di ricorso parzialmente fondati, sulla base della corretta lettura da darsi alla natura della solidarietà che caratterizza la responsabilità verso il danneggiato del responsabile del sinistro da circolazione stradale e del suo assicuratore, muovendo dalla lettura degli artt. 1310 c. 2 e 1917 c.c..

Come noto, le obbligazioni solidali passive si distinguono in obbligazioni con eadem causa obligandi e obbligazioni con eadem res debita. Le prime vedono i coobbligati direttamente debitori verso il creditore comune, mentre nelle seconde i coobbligati sono tali per un debito riferibile ad uno solo di loro, essendo quindi coobbligati responsabili per un debito altrui (cd. obbligazione solidale ad interesse uni-soggettivo).

E secondo la Corte, l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1310 c.c. è riferita ai soli casi in cui il rapporto obbligatorio solidale sia connotato dall’eadem causa obligandi, quindi, ove sul piano sostanziale sono titolari passivi i coobbligati in forza di un debito comune. E in tal caso la norma potrebbe operare, in quanto il regresso costituisce rimedio ex post a vantaggio di colui che si è trovato esposto alla pretesa creditoria perché non beneficiario della causa di sospensione.

Al contrario, laddove la causa obligandi non è comune, ma diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, l’art. 1310 co. 2 c.c. non deve ritenersi operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto tra creditore e obbligato “diretto” deve venire estesa anche al vincolo obbligatorio del coobbligato.

Alla medesima conclusione si giunge in base alla logica del rapporto assicurativo per r.c.a. rispetto all’art. 1917 c.c.: il riconoscimento dell’azione diretta a favore del danneggiato contro l’assicuratore non incide sulla circostanza che sul piano causale l’assicuratore si impegna a garantire per la responsabilità dell’assicurato, lasciando quindi inalterato il principio per cui “l’assicuratore per r.c.a. è solidalmente obbligato verso il danneggiante in forza del riconoscimento dell’azione diretta, ma lo è in forza del rapporto assicurativo, che resta sul piano causale sempre riconducibile alla logica dell’art. 1917 cod. civ..

La Corte pronuncia, quindi, il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. “solidarietà atipica”, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell’azione diretta contro di essa al danneggiato, l’operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell’art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l’assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L’operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l’assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all’esercizio dell’azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.”

Se, quindi, la sospensione della prescrizione opera anche nei confronti dell’assicuratore, trattandosi di rapporto obbligatorio solidale ad interesse uni-soggettivo, bisogna necessariamente precisare – a fondamento dell’accoglimento parziale della domanda – che questa è limitata alla posizione del solo erede coniuge e padre dei danneggiati, non operando la causa di sospensione nei confronti dell’altro, essendo limitata ai rapporti di cui agli artt. 2941 nn. 1 e 2 c.c..

Infatti, la responsabilità quali eredi è regolata dal principio per cui nomina hereditaria ipso iure dividuntur, che determina che ognuno di essi è da considerare responsabile solo per la quota ereditaria di sua pertinenza: “Ne segue che il diritto dei danneggiati non potrà essere considerato prescritto nei confronti dell’assicuratrice, in ragione dell’operare della causa di sospensione della prescrizione, soltanto per la quota di responsabilità risarcitoria proporzionale alla responsabilità iure hereditario del A.A. e non invece per quella del fratello”.

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