Con la sentenza n. 26246 del 06.09.2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c. (la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), per i crediti retributivi del lavoratore in ragione di adeguata stabilità o meno del rapporto di lavoro.

Nel condurre un’ampia analisi della problematica, la Suprema Corte ha tenuto conto degli interventi legislativi disciplinanti le tutele previste contro un licenziamento illegittimo dall’art. 18 Legge 300/70 come mod. dalla Legge 92/2012 e dal Dlgs. 23/2015 (Jobs Act), per cui sostanzialmente da un lato, la tutela reintegratoria del lavoratore è diventata un’ipotesi residuale (“Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 Dlgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo” sent. cit.), e dall’altro lato, la tutela risarcitoria non costituisce né un adeguato ristoro per il pregiudizio subito dal lavoratore né un valido strumento dissuasivo dal licenziare illegittimamente, ragion per cui ha ritenuto che la stabilità del rapporto di lavoro sia venuta meno anche per i lavoratori delle aziende rientranti nel requisito dimensionale di cui all’art. 18 comma 8 e 9 della Legge 300/70 come mod. dalla Legge 92/2012, richiamato anche dall’art. 1 Dlgs. 23/2015 (“Il diritto alla stabilità del posto, infatti, “non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient’altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme(sentenza n. 268 del 1994, punto 5. del Considerato in diritto) (Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194, Considerato in diritto, p.to 9.2)” sent. cit.).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

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