Nella sentenza del 17 maggio 2023, pronunciata nella causa – C-264/22, la Corte di Giustizia ha risposto ad un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), fornendo alcuni importanti chiarimenti sulla legge applicabile all’azione di surroga avviata nei confronti del responsabile dal terzo che abbia risarcito i danni subiti dal danneggiato.

Nel caso concreto il danneggiato, cittadino francese, aveva subito un grave incidente al largo delle coste portoghesi nel 2010 ed aveva presentato ricorso al Fondo di garanzia francese per le vittime di incidenti (FGTI) presso il Tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di grande istanza di Lione, Francia). Sennonché, nell’ambito di tale procedimento le parti avevano raggiunto un accordo all’inizio del 2014, il quale sfociava nel pagamento di FGTI al danneggiato nell’aprile 2014.

Alla fine di novembre 2016, FGTI aveva quindi convenuto in giudizio il presunto responsabile dell’incidente presso il Tribunal Marítimo de Lisboa (Tribunale marittimo di Lisbona, Portogallo), ma la domanda veniva rigettata in primo grado per intervenuta prescrizione, poiché in base alla legge portoghese l’azione di risarcimento dei danni si prescrive in 3 anni dalla data dell’accaduto (cfr. art. 498 co. 1 del Còdigo Civil).

Nel corso del giudizio FGTI aveva sostenuto che nel caso de quo fosse applicabile il diritto francese (che prevede un termine di prescrizione di 10 anni dalla decisione del tribunale in questione). In via subordinata, aveva dedotto che il termine di prescrizione non fosse comunque ancora scaduto nemmeno secondo il diritto portoghese, poiché il termine poteva decorrere solo dal pagamento dell’ultima rata al danneggiato.

Adita sul punto, la Corte di Giustizia si è quindi espressa sull’interpretazione dell’art. 4 co. 1, dell’art. 15, lett. h), e dell’art. 19 del Regolamento n. 864/2007 (anche cd. Regolamento “Roma II”), sottolineando in via preliminare che l’interpretazione di una disposizione dell’Unione Europea deve basarsi non solo sul suo tenore letterale, ma anche alla luce del contesto normativo generale.

In base alle previsioni dell’art. 4 co. 1 del Regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito è quella del luogo in cui si verifica il danno.

L’art. 15 lett. h) del Regolamento determina la legge applicabile anche “al modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all’interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza”.

L’art. 19 del Regolamento infine disciplina la surrogazione. La Corte di Giustizia afferma che la disposizione distingue “tra, da un lato, la legge applicabile ai rapporti tra il creditore, ossia la parte lesa in caso di danno, e il terzo surrogato nei suoi diritti e, dall’altro, la legge che disciplina i rapporti tra il creditore e il debitore, vale a dire, in caso di danno, i rapporti tra la parte lesa e l’autore di tale danno”.

Poiché l’art. 19 del Regolamento stabilisce chiaramente che “questi [il terzo] possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti”, è quindi questo il diritto applicabile nei rapporti tra il terzo e il debitore.

La legge applicabile è quindi determinata in base alla regola generale di cui all’art. 4 co. 1 del Regolamento – ossia, nel caso specifico, quella portoghese. Tale norma, letta in combinato disposto con l’art. 15 lett. h del Regolamento, determina anche il periodo di prescrizione.

La Corte di Giustizia afferma, inoltre, che questo risultato è confermato anche dalla collocazione sistematica nel Regolamento stesso dell’art. 19, il quale si trova nel Capitolo V e quindi nell’ambito delle norme comuni per i casi in cui la legge applicabile è già stata determinata in conformità alle disposizioni dei Capitoli II-IV.

Una diversa interpretazione dell’art. 19 del Regolamento – prosegue la Corte – sarebbe inoltre contrario allo scopo perseguito dal Regolamento. In questo contesto, la Corte di Giustizia fa riferimento in particolare ai considerando 6, 14 e 16, i quali stabiliscono che la prevedibilità della legge applicabile è un obiettivo esplicito del Regolamento, in quanto funzionale a garantire la certezza del diritto ed a raggiungere l’armonizzazione desiderata, oltre che un adeguato equilibrio di interessi.

Infine, per i casi di illecito transfrontaliero con surrogazione (ad es. nei confronti delle compagnie assicurative), va osservato che l’art. 19 del Regolamento n. 864/2007 non crea una situazione giuridica nuova; piuttosto, la legge applicabile determinata secondo le regole generali rimane la stessa – anche con riferimento alla prescrizione. Il rapporto principale ed il rapporto di regresso rimangono quindi sincronici.

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