La competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 7, punto 2 del Reg. UE n. 1215/2012. Recenti chiarimenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di risarcimento del danno conseguente all’acquisto di autoveicoli
22.09.2022A dieci anni dall’approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del Regolamento UE n.1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le norme ivi contenute continuano a lasciare spazio a dubbi interpretativi, alla cui risoluzione è chiamata in via pregiudiziale la Corte di Giustizia. Di recente l’art. 7, punto 2 del Regolamento è stato protagonista di due diverse decisioni in materia di risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di autoveicoli rivelatisi (per motivi diversi) di valore inferiore rispetto al prezzo versato. La citata norma, si ricorda, prevede che in materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Stanti le diverse similitudini tra le due decisioni, queste verranno affrontate parallelamente, prima attraverso l’esposizione dei fatti oggetto del giudizio, in seguito analizzando i principi giuridici espressi dalla Corte.
La prima decisione (C-343/19, Sent. 9 luglio 2020) ha avuto ad oggetto una domanda pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt, il quale era stato adito da un’associazione per l’informazione dei consumatori (Verein für Konsumenteninformation) che chiedeva la condanna della Volkswagen AG al risarcimento dei danni derivanti dall’incorporazione nei veicoli acquistati da consumatori austriaci di un software finalizzato a manipolare i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Il dubbio interpretativo del giudice a quo ineriva alla rilevanza del luogo di acquisto dei veicoli, ossia se questo fosse sufficiente a fondare la competenza giurisdizionale; più precisamente, richiamando i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, secondo cui la determinazione del foro deve considerare unicamente i danni “iniziali” e non quelli “meramente successivi” che si fanno valere, secondo il Tribunale austriaco l’installazione del software (avvenuta in Germania) aveva causato un danno iniziale, mentre il danno invocato dal ricorrente (la diminuzione del valore del veicolo) avrebbe rappresentato unicamente un danno successivo, derivante dal vizio materiale che inficia il mezzo.
Nel secondo caso (C-30/20, Sent. 15 luglio 2020), il rinvio pregiudiziale era stato proposto in relazione ad una causa instaurata dinanzi al Tribunale del commercio di Madrid da parte di una società spagnola (avente sede a Cordoba), la quale aveva acquistato cinque autocarri da un concessionario della Volvo Group España; nella specie, la domanda risarcitoria originava dall’esistenza di un’intesa distorsiva del mercato (accertata dalla Commissione UE con decisione del 19 luglio 2016) cui aveva partecipato – insieme ad altri 15 costruttori – la venditrice. Il giudizio era stato proposto nei confronti di quattro società (due aventi sede a Göteborg in Svezia, una a Ismaning in Germania, una a Madrid in Spagna) ed era basato sul rilievo secondo cui l’attrice avrebbe pagato un costo supplementare a causa degli accordi collusivi. In tal caso, le convenute avevano eccepito il difetto di competenza in base all’assunto secondo cui l’art. 7, punto 2 Reg. 1215/12 farebbe riferimento al solo luogo dell’evento generatore (nella specie il luogo di conclusione del cartello) e non al luogo del domicilio della ricorrente.
Pur non condividendo la tesi dei convenuti in merito alla propria competenza, ritenendo il territorio nazionale parte del mercato in cui si era manifestato il danno conseguente all’intesa, in capo al giudice spagnolo era sorto il dubbio in relazione all’estensione dell’operatività dell’art. 7 Reg. 1215/12: si chiedeva cioè se la disposizione si limiti ad individuare la competenza giurisdizionale internazionale (lasciando all’ordinamento interno l’individuazione del giudice territorialmente competente) o se debba essere interpretata come una norma mista che determina sia la competenza internazionale che la competenza territoriale interna, senza che sia necessario far riferimento alla disciplina nazionale.
I criteri di cui all’art. 7 Reg. 1215/12 e la loro interpretazione.
Entrambe le sentenze oggetto del presente contributo hanno affrontato anzitutto la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”: questo può essere inteso sia come luogo in cui si è concretizzato il danno, sia come luogo in cui si è verificato l’evento generatore; la scelta tra i due fori è rimessa all’attore.
Per entrambe le fattispecie oggetto di giudizio, l’evento generatore dei danni fatti valere si era verificato in due Stati membri diversi rispetto a quelli dove erano stati instaurati i giudizi: nel primo caso, infatti, sarebbe stato competente il tribunale tedesco, poiché l’evento generatore (l’aver equipaggiato i veicoli con il software poi censurato) era avvenuto in Germania; nel secondo caso – pur non essendo un aspetto affrontato dal giudice comunitario – coincideva con il luogo in cui era stata raggiunta l’intesa distorsiva della concorrenza.
Per quanto riguarda invece il luogo in cui si è concretizzato il danno, questo non può essere interpretato estensivamente al punto da comprendere qualunque luogo in cui sono avvertite le conseguenze negative di un evento; si esclude così la rilevanza delle mere conseguenze indirette di un danno già verificatosi in altra sede.
Fermo restando tale principio, nella causa pendente dinanzi al giudice di Klagenfurt, la Corte di Giustizia ha rilevato come il danno lamentato consistesse in una diminuzione del valore dei veicoli, risultante dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore reale del mezzo a causa dell’installazione di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Ad opinione dei giudici di Lussemburgo, si trattava di un danno concretizzatosi solo al momento dell’acquisto dei veicoli, avvenuto dietro pagamento di un prezzo superiore al loro valore reale. Per questo motivo, non esistendo tale forma di danno prima di tale momento, aveva natura di danno “iniziale”, e non di mera conseguenza indiretta di un eventuale danno patito da altri soggetti. Essendo venuto ad esistere al momento e nel luogo della vendita, ha concluso la Corte, sussisteva la competenza del giudice austriaco.
La questione è stata risolta analogamente anche in riferimento alla causa avviata dinanzi al giudice spagnolo. La Corte di Giustizia ha in tal caso ricordato che le intese contrarie all’art. 101 TFUE determinano una distorsione dell’intero mercato europeo (di cui fa parte anche la Spagna), che coincide quindi con il luogo in cui si è concretizzato il danno.
Confermata la competenza internazionale spagnola, la Corte di Giustizia ha poi affrontato il tema dell’estensione dell’operatività dell’art. 7 Reg. 1215/12 quale norma di diritto processuale civile internazionale. Richiamando la relazione sulla Convenzione di Bruxelles del 1968, infatti, si è chiarito che la disposizione attribuisce non solo la competenza giurisdizionale internazionale, ma anche quella territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno, fermo restando che l’ordinamento interno può prevedere la competenza esclusiva (a prescindere dal luogo in cui il danno si è concretizzato) di un’unica autorità giurisdizionale specializzata in materia. Se infatti, nel caso di specie, l’applicazione della norma avrebbe dovuto determinare la competenza del giudice di Cordoba (ove sono stati sottoscritti i contratti di vendita), la previsione nell’ordinamento giuridico spagnolo di un Tribunale specializzato con sede a Madrid e competente per i fatti di causa rende legittima l’instaurazione della causa dinanzi a quest’ultimo.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte nel presente contributo in relazione alle due decisioni della Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 7 punto 2 Reg. 1215/12, che disciplina la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi del giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, questa è individuata alternativamente o nel luogo dell’evento generatore del danno, o in quello ove questo si è concretizzato. Nell’ipotesi di compravendita di autoveicoli affetti da vizi materiali o comprati ad un prezzo superiore a causa di un’intesa distorsiva del mercato, il luogo in cui si è concretizzato l’evento dannoso coincide con il luogo di conclusione del contratto. In secondo luogo, i Giudici di Lussemburgo hanno chiarito che tale disposizione non si limita ad indicare la competenza giurisdizionale internazionale, ma deve fungere altresì da riferimento per l’individuazione del giudice interno competente, ad eccezione delle ipotesi in cui l’ordinamento statale preveda una competenza per materia di Tribunali specializzati localizzati in un luogo differente.
- :: sentenza-cgue_09-07-2020_c-343-19.pdf(184,95 KB) ::
- :: sentenza-cgue_15-07-2021_c-30-20.pdf(164,36 KB) ::