Nel caso in esame il lavoratore aveva rivendicato l’accertamento della nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli perché in frode alla legge, essendo fondato sulla medesima motivazione che in precedenza era stata dedotta come causa di un licenziamento collettivo e, tuttavia, posto in essere in assenza del procedimento stabilito dalla Legge 223/91.

I giudici di merito avevano ritenuto il predetto licenziamento nullo, rilevando che la procedura di licenziamento collettivo era stata portata a termine, benché mediante la totale adesione alla proposta di esodo incentivato dei lavoratori selezionati, e che nell’anno trascorso tra la chiusura della procedura di licenziamento collettivo e il licenziamento de quo non erano sopraggiunte nuove ragioni e la situazione era rimasta invariata.

Con l’ordinanza n. 7400 del 04.11.2021 / 07.03.2022, la Corte di Cassazione ha confermato le ragioni del lavoratore, pronunciandosi, altresì, sul rapporto tra il licenziamento e il contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. come segue: “(…) Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare una questione del tutto analoga alla presente (cfr. Cass. 23/04/2021 n. 10869) ed in quella sede si è ritenuto che non sia consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo (Cass. 16 gennaio 2020, n. 808). Realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’articolo 1344 c.c. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace. Solo in tal caso, infatti, il datore di lavoro può procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che ne sussistano i requisiti, ma tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso dal precedente e resta al di fuori dello schema dell’articolo 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale (cfr. Cass. 02/11/2015 n. 22357). Va ribadito invece che la peculiarità del contratto in frode alla legge, regolato dall’articolo 1344 c.c., consiste nel fatto che le parti raggiungono, attraverso accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge. Nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito invece il risultato che, attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria, si vuole in concreto realizzare (Cass. 26/01/2010 n. 1523). Così si è ritenuto ad esempio che la scissione societaria in frode alla legge determini la nullità dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo qualora vi sia un collegamento negoziale tra l’operazione societaria e i plurimi recessi datoriali, perché in tal modo viene elusa la normativa sui licenziamenti collettivi (Cass. 26/07/2018 n. 19863). In definitiva la frode alla legge si realizza ove si manifesti una divergenza fra la causa tipica dell’atto negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzato alla elusione di una norma imperativa e la sua verifica è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata (Cass. 7 febbraio 2008, n. 2874; Cass. 26 settembre 2018, n. 23042). Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato l’identità delle ragioni della procedura collettiva e del licenziamento in ragione della loro prossimità temporale. A tal riguardo risulta priva di decisività la questione relativa alle posizioni dei lavoratori c.d. lungo assenti, come l’odierno controricorrente. Ed infatti, in assenza di una specifica indicazione nella comunicazione di avvio della procedura, ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, questi non potevano essere esclusi dal computo ai fini della determinazione degli esuberi (…)

 

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