Si segnala la recente sentenza n. 32456 del 24.01.2023, pubblicata il 22.11.2023, nel cui ambito la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’esercizio dello ius variandi in corso di causa ad opera della parte che abbia promosso in giudizio una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita rimasto inadempiuto.

Ricorda in particolare la Corte, nella detta pronuncia, che “Da tempo la giurisprudenza di questo Giudice ha riconosciuto che l’art. 1453 c.c., comma 2 “contiene un principio di ordine processuale in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sostituire alla domanda originaria di adempimento coattivo del contratto quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello (fino al momento della precisazione delle conclusioni) e nel giudizio di rinvio.”

Nel confermare tale orientamento, la Suprema Corte si sofferma poi anche sulle domande accessorie alla domanda di risoluzione presentata nel corso del giudizio a modifica dell’iniziale domanda di adempimento coattivo, dando continuità altresì all’orientamento per il quale la facoltà riconosciuta alla parte adempiente “si estende anche alla conseguente domanda accessoria di restituzione del prezzo, nonché a quella di risarcimento del danno.

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