Si segnala la sentenza n. 18507 del 21 settembre 2016, nella quale viene stabilito che le prescrizioni di cui all’art. 5 L. n. 300/70, che vietano gli accertamenti da parte del datore di lavoro sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, se non per mezzo dei servizi ispettivi competenti, non vieterebbero però al datore di lavoro di accertare – anche tramite un’agenzia investigativa – circostanze di mero fatto che, a prescindere da valutazioni di tipo sanitario, potrebbero dimostrare l’insussistenza della malattia o l’inidoneità della stessa a legittimare l’assenza del lavoratore (nel caso in concreto è stata confermata la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa al lavoratore che, durante l’assenza per malattia a causa di una lombalgia, aveva svolto dei lavori sul tetto della propria abitazione, come accertato da un’Agenzia investigativa a tal fine incaricata).

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