Con la sentenza del 12.01.2023, emessa nella causa C-356/21, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito all’interpretazione art. 3, par. 1, lett. a) e c) della Direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, in ordine alla nozione di “condizioni di accesso” con riferimento al lavoro autonomo e alla conclusione di un contratto d’opera. Nel caso in esame, il lavoratore realizzava, sulla base di contratti d’opera di breve durata con assegnazione di turni settimanali, stipulati nell’ambito della propria attività economica indipendente, montaggi audiovisivi, trailer e servizi di costume e società per le trasmissioni autopromozionali di una società, la quale gli conferiva valutazioni positive per il suo operato. Nel mese di dicembre 2017, il lavoratore e il suo compagno pubblicavano un video musicale sul loro canale YouTube dal titolo “Amateci, è Natale”, che aveva lo scopo di promuovere la tolleranza verso le coppie dello stesso sesso. Dopo la pubblicazione del predetto video, la società cancellava i turni del lavoratore e, di seguito, non veniva più stipulato alcun contratto d’opera.

La CGUE, dopo una puntuale analisi del caso, ha confermato le tutele in materia anti-discriminazione anche per i lavoratori autonomi, stabilendo che l’art. 3, par. 1, lett. a) e c), della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato come segue: “osta a una normativa nazionale la quale, in virtù della libera scelta della controparte contrattuale, ha l’effetto di escludere dalla tutela contro le discriminazioni, che deve essere offerta in forza di tale direttiva, il rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale del soggetto di cui trattasi, di concludere o rinnovare un contratto con quest’ultimo avente ad oggetto la realizzazione di talune prestazioni da parte dello stesso nell’ambito di un’attività autonoma”.

<< torna a tutte le notizie