La Confimi Industria ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 4, D.lgs. n. 151/2015 come modificato dall’art. 5, comma 3, lett. b) D.lgs. n. 185/2016, concernente i soggetti abilitati alla trasmissione con modalità telematiche dei moduli relativi alle dimissioni del Lavoratore ed alle risoluzioni consensuali. In particolare, la Confimi Industria ha domandato se nel novero dei soggetti abilitati, indicati nel precitato art. 26 comma 4, possano rientrare – in via di interpretazione estensiva – tutti i professionisti (commercialisti, ragionieri, ecc.) nonché le associazioni di categoria abilitate a compiere gli adempimenti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (assistenza fiscale, ecc.).

Con risposta di data 30.12.2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato parere contrario, confermando che i soggetti abilitati alla precitata presentazione telematica sono quelli tassativamente indicati nel predetto art. 26, comma 4, ossia:

– i patronati;

– le organizzazioni sindacali;

– i consulenti del lavoro;

– le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro;

– gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.

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