In occasione di una recente pronuncia del 22 giugno 2016, n. 12883, riprendendo il principio della “temporanea irrevocabilità della proposta” già precedentemente sancito con la sentenza n. 10429/1991, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che: “il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c. e la denuntiatio non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta”.

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