Con la sentenza n. 13649/2019, la Corte di Cassazione ha riconfermato il principio per cui in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della previa verifica in capo al datore di lavoro della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende dall’applicazione dell’art. 3 comma 3 bis del Dlgs. n. 216/2003 di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE e comunque dall’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al precitato art. 5.

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