Si segnala la recente sentenza n. 514/2023 del 21.11.2023 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, pubblicata in data 07.02.2024, nel cui ambito vengono affrontate le interessanti questioni attinenti ai limiti temporali della rinuncia alla domanda in sede processuale ed al principio della cd. perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale, una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun fatto sopravvenuto può influire su esso e far venire meno la competenza.

In particolare, per quanto riguarda la prima questione, le SS.UU. confermano l’orientamento per il quale una restrizione del thema decidendum, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni a cura delle rispettive parti processuali, è sempre permessa nel corso del processo e quindi anche in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, a preclusioni già maturate.

Per quanto concerne invece, la perpetuatio iurisdictionis, afferma la Suprema Corte che: “la regola di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilita dall’art. 5 c.p.c., essendo diretta a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.”

A siffatta conclusione i giudici di legittimità giungono, dopo che in un contenzioso avviato da una società italiana nei confronti di una società tedesca dinnanzi al Giudice italiano, per ottenere l’accertamento negativo della contraffazione di un modello comunitario e di atti di concorrenza sleale, la stessa parte rinunciava alla prima domanda in sede di memoria di replica in appello, ottenendo, ciò nonostante, dalla Corte territoriale una pronuncia di conferma dell’incompetenza già dichiarata in primo grado.

Sennonché, chiarisce la Corte, poiché per la domanda di accertamento negativo di atti di concorrenza sleale sussiste nel caso specifico la competenza del Giudice italiano ai sensi del Regolamento UE n.1215/2012, l’incompetenza in precedenza dichiarata per attrazione della domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale in quella sull’accertamento negativo della contraffazione (sulla quale non vi era la competenza del Giudice italiano) “non può più essere dichiarata se quel giudice è diventato competente.”

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