Si segnala la sentenza n. 61 del 03.01.2023, con la quale la Corte di cassazione è intervenuta al fine di chiarire la portata applicativa dell’art. 1284 comma 4 c.c., stabilendo che quest’ultimo “individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.”

Depongono in tal senso, afferma la Corte, sia la ratio stessa dell’art. 1284 co. 4 c.c., il quale è stato introdotto da parte del Legislatore nel 2014 per cercare di contenere gli effetti negativi della durata dei processi, scoraggiando l’inadempimento del debitore e rendendo svantaggioso il ricorso ad un’inutile litigiosità, sia le circostanze per le quali la medesima disposizione è stata inserita nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni e tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.

Nondimeno, prosegue la Corte, dopo avere esplicitato che l’art. 1284 co. 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi applicabile sia alle obbligazioni contrattuali che alle obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, “sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni.”

Tale sentenza rappresenta un importante cambio di passo nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale in alcuni precedenti arresti aveva limitato l’applicabilità del tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. rispettivamente alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale ovvero alle determinazioni del giudice di cognizione.

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