Con la sentenza del 16 Gennaio 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito importanti chiarimenti in merito alla litispendenza internazionale.

Nel caso di specie, nel mese di ottobre del 2005 un cittadino italiano e una cittadina romena contraevano matrimonio in Italia, ove convivevano sino alla nascita del figlio, avvenuta nel febbraio del 2006. Successivamente la donna tornava con il figlio in Romania, senza più rientrare in Italia.

Nel maggio del 2007 l’uomo adiva il Tribunale di Teramo, chiedendo la separazione dalla moglie e l’affidamento del figlio minore. La donna si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto nel merito delle domande attoree e presentando domanda riconvenzionale, rivolta ad ottenere il contributo di mantenimento in favore figlio. Con sentenza del 19.01.2012, l’Autorità giudiziaria italiana pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie, e rimetteva la causa in istruttoria per decidere sulle ulteriori domande relative all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Nel frattempo, nel settembre del 2009 – pertanto mentre il giudizio in Italia era ancora pendente – la moglie adiva l’Autorità giudiziaria romena (Tribunale di primo grado di Bucarest), chiedendo il divorzio, l’affidamento esclusivo del figlio minore e il contributo di mantenimento in favore di questi. Il marito si costituiva in tale giudizio in Romania eccependo la litispendenza internazionale. Ciononostante, sulla base dell’assunto che separazione e divorzio siano due istituti diversi e che, pertanto, i due giudizi avessero due oggetti distinti, in data 31.05.2010 l’Autorità giudiziaria romena pronunciava il divorzio tra i coniugi. Tale sentenza passava in giudicato, in seguito alla conferma da parte della Corte di Appello di Bucarest, che emetteva sentenza in data 12.06.2013.

Con sentenza del 08.07.2013, il Tribunale di Teramo pronunciava sentenza definitiva di separazione, disponendo l’affido esclusivo del figlio minore al padre, ordinandone l’immediato rientro in Italia. Il Tribunale di Teramo respingeva la domanda della moglie di riconoscimento della sentenza romena di divorzio ai sensi del Regolamento 2201/2003, in quanto tale pronuncia era stata emessa in violazione della disciplina sulla litispendenza internazionale (art. 19 del suddetto regolamento): il giudizio in Romania era, infatti, stato instaurato successivamente a quello in Italia e, ciononostante, il Giudice romeno non aveva sospeso il procedimento.

Avverso tale pronuncia la donna proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello dell’Aquila. In riforma della sentenza di primo grado, il Giudice di secondo grado riteneva che la violazione della disciplina della litispendenza internazionale da parte dell’Autorità giudiziaria successivamente adita (i.e. l’Autorità giudiziaria romena) non rileva ai fini dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento dalla stessa emesso e che non sussisteva un motivo di ordine pubblico ostativo al riconoscimento di detta pronuncia in Italia.

L’uomo presentava, pertanto, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale rimetteva la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: se la violazione delle regole sulla litispendenza di cui all’art. 19 del regolamento 2201/2003 possa costituire un motivo ostativo, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, per il riconoscimento nello Stato membro, la cui Autorità giurisdizionale sia stata adita per prima, della pronuncia emessa dall’Autorità giudiziaria adita successivamente in un diverso Stato membro.

Adita in via pregiudiziale, la Corte premetteva innanzitutto che la domanda sottoposta alla sua attenzione dovesse essere estesa anche all’interpretazione dell’art. 27 del Reg. 44/2001, vertendo la controversia non solo in materia matrimoniale, ma anche di obbligazioni alimentari, rientrante nell’ambito del suddetto regolamento, applicabile ratione temporis.

Ciò premesso, pur ritenendo che la decisione fosse stata assunta dal Giudice romeno in violazione della normativa sulla litispendenza internazionale, la Corte riteneva che l’Autorità adita per prima non potesse, per tale motivo, negare il riconoscimento della sentenza emessa da un altro Giudice, successivamente chiamato a pronunciarsi in un altro Stato membro, pena procedere al riesame della competenza dell’Autorità adita per ultima, vietato ai sensi degli artt. 24 Reg. 2201/2003 e 27 del Reg. 44/2001. Così facendo, si sarebbe peraltro messa in discussione la finalità dei citati regolamenti per il solo fatto che il diritto nazionale e dell’Unione Europeo sarebbero stati male applicati.

La Corte dichiarava dunque quanto segue: “Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 […] e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 […] devono essere interpretare nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per una sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro”.

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