Con due recenti pronunce, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito importanti chiarimenti in punto di compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di ritardo di un volo aereo. Tale diritto è riconosciuto dal Regolamento (CE) nr. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) nr. 295/91.

Chiamata a pronunciarsi in seguito al rinvio pregiudiziale del Landgericht Köln, con la sentenza del 04.04.2019, emessa nella causa C-501/17, la Corte si è occupata in particolare dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento.

Nel caso di specie, un passeggero aveva prenotato con German Wings un volo da Dublino a Düsseldorf, effettuato con un ritardo all’arrivo di tre ore e ventotto minuti. Il passeggero presentava, pertanto, richiesta stragiudiziale rivolta ad ottenere la compensazione pecuniaria di cui al suddetto regolamento. Tale richiesta veniva rigettata dal vettore aereo, il quale sosteneva che il ritardo era stato determinato dalla circostanza eccezionale della scoperta di una vite in uno degli pneumatici del veicolo; circostanza che aveva reso necessaria la sostituzione dello pneumatico medesimo.

Il passeggero conveniva allora la compagnia aerea dinnanzi all’Amtsgericht Köln, il quale accoglieva la domanda attorea e condannava la società al pagamento, in favore del viaggiatore, di una somma a titolo di compensazione pecuniaria. Secondo il Giudice, infatti, i danni subiti da uno pneumatico a causa della presenza di un oggetto estraneo sulla pista, quale una vite, rappresentano una “circostanza inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, che non sfugge a un effettivo controllo da parte di quest’ultimo.

Il vettore aereo impugnava tale decisione dinnanzi al Landgericht Köln. Questo, ritenuto che la soluzione della causa dipendeva “dalla questione se, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento nr. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 di quest’ultimo, il danneggiamento di uno pneumatico dovuto alla presenza di una vite sulle piste sia o meno inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato e, per la sua natura o per la sua origine, sfugga all’effettivo controllo di quest’ultimo”, sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se il detto danneggiamento di uno pneumatico rappresentasse una “circostanza eccezionale” ai sensi della citata norma.

Ebbene, secondo la Corte, la collisione di uno pneumatico con un corpo estraneo presente sulla pista di decollo o atterraggio, come una vite, rappresenta una “circostanza eccezionale” secondo i considerando 14 e 15 e dell’art. 5, par. 3 del regolamento in questione. Laddove per eccezionali devono intendersi quelle circostanze, la cui dimostrazione incombe sul vettore aereo, “che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo.

Tuttavia, per essere esonerato dalla compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve anche dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie per evitare che tale circostanza comportasse il ritardo del volo.

Ne deriva che il Giudice del rinvio dovrà verificare se il vettore aereo abbia raggiunto tale prova. La verifica dovrà tenere in considerazione che gli pneumatici di un aereo vengono sottoposti a manutenzione periodica e che, in forza di contratti con le società di manutenzione, le Compagnie beneficiano di un trattamento prioritario per la sostituzione degli pneumatici, che avviene con procedure standardizzate.

La Corte ha pertanto dichiarato che: “l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) nr. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio […] in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di “circostanza eccezionale”, ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall’articolo 7 del regolamento 261/2004, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta “circostanza eccezionale” è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termine di personale, di materiale e di risolse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla di un aeroporto comportasse il suddetto ritardo prolungato del volo in questione.

Con un’altra sentenza del 11.07.2019, emessa nella causa C-502/18, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in seguito al rinvio pregiudiziale della Corte regionale di Praga capitale, si è invece occupata della compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri, nel caso di un volo in partenza da un aeroporto sito in uno dei Paesi Membri (nel caso di specie dalla Repubblica Ceca) e diretto in un paese terzo (nel caso di specie in Tailandia), con coincidenza in un ulteriore paese terzo (nel caso di specie negli Emirati Arabi).

In particolare, undici passeggeri avevano prenotato presso la Compagnia aerea ceca České aerolinie a.s., un volo da Praga a Bangkok, con coincidenza ad Abu Dhabi.

Ciascuno di loro aveva effettuato un’unica prenotazione presso il vettore ceco, il quale operava la prima tratta del volo, mentre in forza di un accordo di code-sharing, la seconda parte del viaggio veniva effettuata dalla Compagnia Etihad.

Il primo volo giungeva presso l’aeroporto di Abu Dhabi in orario, mentre il secondo arrivava alla destinazione finale con un ritardo di 488 minuti.

Anche in questo caso la Compagnia aerea rigettava la richiesta di compensazione pecuniaria presentata dagli undici passeggeri.

I passeggeri adivano, pertanto, l’Autorità giudiziaria in Repubblica Ceca. Il Tribunale ceco di primo grado accoglieva la domanda attorea, ritenendo che la compensazione pecuniaria fosse dovuta da České aerolinie a.s. in forza dell’art. 3, par. 5, ultima frase del Regolamento nr. 261/2004.

Tale decisione veniva confermata in appello dalla Corte regionale di Praga capitale.

La pronuncia di secondo grado veniva annullata dalla Corte Costituzionale che ingiungeva alla Corte regionale di Praga capitale di esaminare ulteriormente la questione. Questa sollevava, pertanto, dinanzi la Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se sussista un obbligo del vettore comunitario a una compensazione pecuniaria in favore del passeggero, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento [n. 261/2004], quando tale vettore, quale vettore contrattuale, abbia operato la prima parte di un volo in coincidenza fino a un aeroporto di un paese terzo a partire dal quale un vettore che non è un vettore comunitario ha operato la seconda parte del volo, nell’ambito di un accordo di code-sharing, e solo sulla seconda parte del volo si sia registrato un ritardo di oltre tre ore al momento dell’atterraggio nell’aeroporto di destinazione”.

In primis la Corte ha ritenuto di dare seguito alla propria giurisprudenza consolidata, ricordando che, essendo in presenza di un’unica prenotazione, il volo in questione andrà trattato come “un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri.

La Corte ha poi esaminato se nel caso di specie trovi applicazione il Regolamento 261/2004, concludendo affermativamente. Infatti “ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 261/2004, quest’ultimo si applica, in particolare, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alla disposizioni del Trattato.

La Corte ha ritenuto che la Compagnia České aerolinie a.s. ricopra la qualifica di “vettore aereo operativo” e che pertanto, ai sensi dell’art. 5 par. 1, lettera c) e dell’art. 5, par. 3, sia tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria, potendo eventualmente agire in regresso nei confronti del soggetto che in forza dell’accordo di code-sharing ha effettuato il secondo volo.

Ai sensi dell’art. 2 “vettore aereo operativo” viene definito come “un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero.” Pertanto è pacifico che la compagnia ceca abbia effettivamente operato un volo in forza di un contratto di trasporto.

Inoltre, in forza dell’art. 3, paragrafo 5 seconda frase del regolamento, “allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.” Ne consegue che nel caso di accordo di code-sharing, il vettore aereo comunitario presso il quale i passeggeri hanno prenotato e che ha effettuato la prima tratta di volo “è vincolato contrattualmente ai passeggeri anche nell’ambito dell’esecuzione del secondo volo.

La Corte ha infine statuito che: “L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 paragrafo 1, del Regolamento (CE) nr. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio […], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento nr. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento dei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.”

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