Con la circolare n. 128/2016, l’INPS ha recepito e chiarito le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 80/2015 entrato in vigore in data 25 giugno 2015, riconoscendo le seguenti tutele:

a) il diritto all’indennità di paternità al padre lavoratore autonomo appartenente alle seguenti categorie:

– artigiano;

– commerciante;

– coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale;

– pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne;

a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e appartenente alle medesime categorie appena elencate ed il padre sia rimasto l’unico genitore, al verificarsi dei seguenti eventi:

– morte o grave infermità della madre;

– abbandono del figlio da parte della madre;

– affidamento esclusivo del figlio al padre;

b) il diritto all’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento, alle madri lavoratrici autonome, per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti;

c) nei precitati limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi adottivi o affidatari possono beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’art. 66 T.U., per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista la possibilità di rinuncia all’indennità da parte della madre lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.

In relazione al caso sub a), l’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si siano verificati a partire dal 25 giugno 2015. Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi intercorrenti dal 25 giugno 2015 in poi. Il termine prescrizionale per la prestazione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Con riferimento ai casi sub b) e c), la riforma trova applicazione per gli ingressi in famiglia (in caso di adozione / affidamento nazionale) o in Italia (in caso di adozione internazionale) verificatisi a partire dal 25 giugno 2015. Nel periodo transitorio, per gli ingressi avvenuti anteriormente al 25 giugno 2015 e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, l’interessato può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e alle condizioni previste dalla riforma.

La nuova disciplina non può trovare applicazione per gli ingressi in famiglia o in Italia antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risulti decorso l’arco temporale di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Tali eventi, pertanto, rimangono disciplinati dalla precedente riforma, anche se la domanda di indennità sia stata presentata in data successiva al 25 giugno 2015.

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