Con la sentenza n. 25629 del 12.11.2020, la Corte di Cassazione ha confermato le ragioni della lavoratrice riconosciute in sede di gravame, ove tra le parti era stata dichiarata l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio della prima somministrazione a termine ed era stata condannata la società al risarcimento del danno in base alla disciplina, all’epoca vigente, di cui all’art. 32 comma 5 Legge 183/2010.

Nello specifico, la Suprema Corte ha concordato con la Corte d’Appello di L’Aquila, che l’onere relativo alla deduzione nonché alla prova dell’osservanza delle percentuali fissate dalla contrattazione collettiva ai fini dell’assunzione del personale a tempo determinato, rispetto all’organico dei lavoratori a tempo indeterminato, grava sul datore di lavoro, motivando sul punto come segue: “in adesione ai principi sanciti da questa Corte, da ultimo nelle pronunce n. 8918/2019 e n. 8307/2019, secondo cui “con riferimento all’onere della prova dell’osservanza della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati dall’azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 19/1/2010 n. 839 e, più di recente, Cass. 19/1/2013 n. 701 cui adde Cass.13/3/2015 n. 6585) ha ripetutamente precisato che il relativo onere è a carico del datore di lavoro, in base alla regola esplicitata dalla L. n. 230 del 1962, articolo 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro”. Il principio è estensibile anche al caso in esame – in cui il ricorso alla somministrazione è consentito nei limiti indicati dal CCNL di settore – in vista della finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa (Cass. 19 aprile 2017, n. 9867; Cass. Sez. U., 10 gennaio 2006, n. 141) ed è sufficiente, dunque, che il lavoratore deduca l’avvenuto superamento della percentuale di contingentamento per far scattare l’onere probatorio della societa’ (cfr. Cass. 29.3.2019 n. 8918 cit., nonché, successivamente, negli stessi termini, Cass. 24.7.2020 n. 159289).

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