In una recente pronuncia del 22 maggio 2015, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a sottolineare la centralità della buona fede in ambito contrattuale, rilevando come in presenza di un comportamento incompatibile con l’esecuzione della prestazione dovuta – quale quello tenuto dal promittente venditore il quale, successivamente alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, prima della scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo instauri trattative concrete di vendita con soggetti terzi – quest’ultimo configuri un vero e proprio “inadempimento anticipato” del contratto. Quanto precede, di fatto legittimando l’instaurazione da parte del promissario acquirente di un’azione di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.

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