Con la recente sentenza n. 21621 del 04.09.2018, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i limiti del controllo a distanza del dipendente mediante il ricorso alle agenzie investigative, statuendo che: “con riferimento alla portata degli artt. 2 e 3 Legge 300/1970, i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3), si deve premettere che essi non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, ciò non esclude, che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, l’inadempimento essendo anch’esso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione”. Così statuendo, la Corte ha in buona sostanza confermato il proprio orientamento, richiamando anche l’ulteriore recente sentenza n. 15094 dell’11.06.2018 (Giudice relatore Dott. Fabrizio Amendola) e sottolineando che il ricorso alle agenzie investigative da parte del datore di lavoro è lecito solo in caso di avvenuta perpetrazione di illeciti ed esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia solo un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, mentre è illegittimo qualora sconfini in un’attività di vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria.

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