L’attuale stato di emergenza generato dal Covid-19 rappresenta un caso sui generis, di cui è difficile – se non impossibile – trovare precedenti analoghi. Altrettanto complicato è capire, in tale contesto, quali conseguenze possano esserci per i rapporti giuridici.

L’ordinamento prevede l’istituto dell’impossibilità della prestazione dovuta a motivi di forza maggiore o caso fortuito, istituto che interviene proprio in situazioni estreme e particolari come quella in cui ci troviamo; fino ad ora queste ipotesi sono state applicate in occasioni molto diverse tra loro, dai disastri naturali ai problemi economici, ma mai in casi di pandemie globali. Non trattandosi tuttavia di concetti esplicitamente definiti dalla legge, risulta fondamentale, da un lato, individuare le principali norme di riferimento, dall’altro avere un quadro dei diversi elementi che permettono di considerare una situazione come “forza maggiore”.

Anzitutto, bisogna considerare come la Corte di Cassazione (sent. 1532/1986) abbia riconosciuto un valore meramente descrittivo alle locuzioni di “caso fortuito” e “forza maggiore”; di conseguenza, sul piano giuridico, non vi è alcuna distinzione.

In via generale la causa di forza maggiore può essere ricondotta ad un evento naturale, ad un factum principis (ossia un provvedimento dell’autorità), ad un fatto (anche illecito) del terzo o ad un fatto del creditore. Possiamo da subito osservare come nell’ambito dell’emergenza Coronavirus siano stati emanati numerosi provvedimenti che spesso hanno costituito un ostacolo all’adempimento delle obbligazioni giuridiche.

Il concetto di impossibilità della prestazione dovuta a forza maggiore non riguarda tutte le tipologie di obbligazioni: restano escluse, infatti, le obbligazioni pecuniarie (sempre possibili), le obbligazioni generiche (il debitore ha sempre la possibilità di procurarsi cose del medesimo genere) e le obbligazioni negative (non si può invocare l’impossibilità con riguardo ad una prestazione di non facere). La risoluzione per impossibilità si applica dunque ai contratti con prestazioni corrispettive; si ritiene siano compresi, più in generale, tutti i contratti onerosi. Per quanto riguarda i contratti plurilaterali, la legge stabilisce che l’impossibilità della prestazione di una delle parti non comporta lo scioglimento dell’intero contratto, a meno che quella prestazione non sia da considerarsi essenziale (1466 c.c.).

La prima norma di riferimento in materia è l’articolo 1256 c.c., ai sensi del quale bisogna distinguere tra impossibilità definitiva e temporanea: se è definitiva l’obbligazione si estingue; se è temporanea, ne consegue solo che il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento (a meno che, in relazione al titolo o alla natura dell’obbligazione, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguirla).

In forza dell’articolo 1256 c.c. l’obbligazione è da ritenersi estinta, essendo venuta meno la funzione (causa) del contratto. Lo scioglimento del rapporto opera di diritto, trattandosi di una conseguenza immediata della liberazione del debitore. Si ritiene tuttavia che il debitore abbia l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al creditore, in virtù del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti.

Un’ulteriore norma fondamentale è l’articolo 1463 c.c., che stabilisce che, se il contratto è a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità non può chiedere la controprestazione e, se l’ha già ricevuta, deve restituirla (1463). La risoluzione del contratto può comunque essere invocata da entrambe le parti del rapporto.

È evidente che le norme in materia non forniscono sufficienti indicazioni per individuare le ipotesi di impossibilità per causa di forza maggiore. Nel tempo, tuttavia, con l’aiuto della giurisprudenza, sono stati delineati alcuni elementi identificativi. Così, in primo luogo, si è riconosciuto che per poter invocare la forza maggiore devono sussistere due presupposti, uno di natura oggettiva (impossibilità della prestazione) e uno di natura soggettiva (non imputabilità del fatto al debitore).

In merito all’impossibilità della prestazione, questa deve riguardarla nella sua oggettività, non rilevando le vicende soggettive del debitore. Inoltre, questa deve essere imprevedibile, incontrastabile e deve portare all’inesigibilità dell’adempimento del debitore (a volte è sufficiente che sia richiesto al debitore solamente un sacrificio più grave).

La giurisprudenza si è soffermata poi anche sul ruolo del debitore, affermando che l’impossibilità non può essere invocata quando l’evento risulti “ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione” ovvero “rispetto al quale non abbia sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza della PA” (Cass. 14915/2018).

La posizione del debitore rileva anche nei casi in cui l’impossibilità sia successiva all’inadempimento e alla mora: infatti, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini, egli non può invocare l’impossibilità sopravvenuta (Cass. 8766/2019; 12093/2008).

Questioni concernenti la forza maggiore sono state affrontate dalla giurisprudenza in diverse occasioni, molto differenti tra loro. Alcune di queste decisioni possono rilevare anche in relazione alla pandemia attuale.

A titolo meramente esemplificativo si può qui brevemente ricordare come in tema di viaggio organizzato, si sia riconosciuta l’impossibilità sopravvenuta anche nel caso in cui sia divenuta impossibile la mera utilizzazione della prestazione da parte del creditore (Cass. 26598/2007); a riguardo, ai fini dell’estinzione del contratto per cause di forza maggiore, si è ritenuta sufficiente l’irrealizzabilità della funzione concreta (vacanza a “scopo di piacere”) (Cass. 16315/2007). In queste sentenze è stata sottolineata l’importanza del ruolo della causa concreta, sostenendo come la prestazione non possa essere considerata la semplice messa a disposizione del pacchetto turistico, ma comporta la necessità che la vacanza sia fruita in condizioni di ordinaria tranquillità.

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