Con l’emanazione del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 il Governo è nuovamente intervenuto sulla disciplina in materia di Superbonus (e, più in generale, di bonus energetici) al fine di prevenire le frodi fiscali, di precisare gli obblighi assicurativi in capo ai soggetti asseveratori e di garantire l’applicabilità dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori nell’ambito dell’edilizia.

In tema di cessione del credito, l’art. 1 del decreto legge ha modificato l’art. 121 D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, limitando ad una sola volta la possibilità di cedere il credito d’imposta; tale regola incontra però un’eccezione, essendo riconosciuta la facoltà di cedere il credito per due ulteriori volte, purché il successivo cessionario sia una banca, un intermediario finanziario, una società appartenente ad un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione. Al medesimo articolo è stato inserito un nuovo comma 1-quater, il quale precisa che in seguito all’invio della prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta (cui viene attribuito un codice univoco) può essere ceduto soltanto per l’intero importo. Come espressamente chiarito nel testo della norma, tale novità si applica solo alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

La ratio dell’intervento è evidente: in tal modo l’intero credito circola solo all’interno del circuito bancario o assicurativo, il quale è già oggetto di vigilanza ed è soggetto al rispetto di diversi obblighi in tema di antiriciclaggio.

Finalizzato a prevenire eventuali frodi è anche l’aggravamento del regime sanzionatorio, previsto dall’art. 2 del D.L. 13/2022. In primo luogo, è stata estesa l’applicabilità della confisca di cui all’art. 240-bis c.p. anche per i reati previsti agli artt. 640, comma 1 n. 1 (truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea) e 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). In secondo luogo, è stato novellato lo stesso art. 119 D.L. 34/2020, attraverso l’inserimento del nuovo comma 13-bis1, il quale punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 € il tecnico che, “nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. Stante il rinvio agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, le suddette sanzioni concernenti false e/o infedeli asseverazioni si devono ritenere applicabili sia in ipotesi di lavori connessi al Superbonus 110%, sia qualora si intenda esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per accedere alle agevolazioni “ordinarie” elencate al comma 2 dell’art. 121 D.L. 34/20.

L’art. 2 del D.L. 13/2022 è intervenuto altresì sull’obbligo di polizza assicurativa già previsto dal comma 14 dell’art. 119 D.L. 34/2020, il quale imponeva – al fine di garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata – per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, di stipulare una polizza di assicurazione “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”, fermo restando che tali polizze dovevano essere stipulate con un massimale non inferiore a 500.000 euro. Il recente intervento di riforma ha invece precisato che tale polizza per l’assicurazione civile deve essere sottoscritta “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni”. Tale obbligo è tuttavia da ritenersi rispettato laddove sia stata sottoscritta una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, che stabilisca un massimale non inferiore a 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione (da integrare a cura del professionista ove necessario) e che garantisca un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Anche in tale ipotesi, la norma chiarisce che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Ultimo, ma assai rilevante intervento, è quello di cui all’art. 4 D.L. 13/2022, il quale ha inserito un nuovo comma 43bis all’art. 1 L. 234/21 (finanziaria 2022), stabilendo che per i lavori edili di cui all’allegato X al D. Lgs. 81/2008 (in cui rientrano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, smantellamento di opere fisse, …) di importo superiore a 70.000 €, i benefici fiscali riconosciuti in tema di Superbonus, bonus verde, bonus facciate ed ecobonus possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che per la realizzazione delle opere commissionate i datori di lavoro applicano i contratti collettivi del settore edile, sia nazionali che territoriali. L’indicazione del contratto applicato deve essere riportata anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Anche in tal caso l’efficacia della previsione è posticipata rispetto all’entrata in vigore della norma, essendo previsto che acquisterà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, applicandosi quindi ai lavori avviati dal 27 maggio 2022.

 

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