Con la recente sentenza n. 17678, pubblicata in data 07/09/2016, la Cassazione civile, sezione I, torna ad affrontare l’argomento relativo ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, ribadendo il principio per il quale il concetto di equità deve essere inteso anche come parità di trattamento e come pertanto, in assenza di disposizioni normative, i giudici di merito devono applicare parametri di valutazione uniformi che vanno individuati in quelli tabellari elaborati dal Tribunale di Milano.

Nella parte motivazionale della sentenza si legge: “Si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte il principio – cui il Collegio intende dare continuità – per il quale “poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motori e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.” (Cass. 12408/2011 e successive conformi, tra le quali Cass. 23778/2012, 23778/2014, 24205/2014)

Nella sentenza la Corte si pronuncia inoltre sulla natura delle tabelle in parola ed in particolare in merito all’onere probatorio, così osservando: “le tabelle in questione non possono essere considerate alla stessa stregua dei documenti probatori, essendo invece il prodotto della giurisprudenza di un tribunale (quello di Milano), onde a esse si applica il regime della produzione dei precedenti giurisprudenziali, che possono certamente trovare posto anche negli atti difensivi finali delle parti.

<< torna a tutte le notizie