Con la sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di diritti del consumatore nel caso di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità.

Il caso origina dalla domanda di un consumatore, rivolta ad ottenere la condanna del professionista all’eliminazione dei vizi riscontrati sul bene e, in via subordinata, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del vizio.

Il Tribunale adito in primo grado rigettava la domanda principale per eccessiva onerosità ed accoglieva la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello, successivamente chiamata a pronunciarsi sulla questione, riformava la sentenza e, ritenendo che il risarcimento riconosciuto dovesse attenere il solo danno estetico e non anche quello di ripristino, escludeva il diritto al risarcimento del consumatore sul presupposto che tale voce di danno non era stata oggetto di espressa domanda.

Il consumatore proponeva quindi ricorso per cassazione, all’esito del cui giudizio la Corte, in accoglimento del ricorso, riconosceva in primo luogo che qualora il bene presenti un difetto di conformità, sia possibile far valere nei confronti del professionista i rimedi di cui all’art. 130 Cod. Cons. (riparazione del bene, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto). Tra questi non vi è il diritto al risarcimento. Un tanto però non esclude le pretese risarcitorie del consumatore, il cui diritto deve ritenersi rientrante tra quelli attribuiti al consumatore dalle altre norme dell’ordinamento giuridico ex art. 135 cod  cons. E pertanto la relativa azione può venire esercitata anche senza chiedere la risoluzione o una riduzione del prezzo.

Infatti, in materia di diritti del consumatore: “il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l’avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.” E, in conclusione, “una volta riconosciute, da un lato, l’esistenza del vizio, dall’altro l’eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione, l’azione di risarcimento del danno esercitata in via subordinata, non rimaneva circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa, ma si applicavano i comuni principi del diritto interno in tema di azione risarcitoria proposta da sola, in assenza di domanda di risoluzione o riduzione del prezzo.”

Con il secondo motivo di ricorso il consumatore lamentava il rigetto della pretesa risarcitoria per errato restringimento dei danni risarcibili. In tale contesto, rileva la Corte, l’eccessiva onerosità derivante dalla sostituzione per il venditore non può essere assunta, nello stesso tempo, quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio secondo il diritto interno. Infatti, in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.

In conclusione, la domanda di risarcimento di danni, salva espressa specificazione, deve ritenersi comprensiva di tutti i danni (cfr. Cass. n. 20643/2016 e n. 7193/2015).

In definitiva, l’applicazione del Codice del Consumo non esclude l’applicabilità dei rimedi generali e, con specifico riferimento al diritto al risarcimento, questo deve intendersi complessivo di tutte le voci di danno originate da quella condotta. Si consideri, infatti, che anche la disciplina comunitaria (dir. 44/99) intendeva rafforzare la tutela del soggetto debole e consentendo al consumatore di conservare i diritti riconosciutigli anche dalle altre norme dell’ordinamento.

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