Il distacco transnazionale si configura nell’ambito di una prestazione di servizi, nei casi in cui l’impresa con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato extra UE distacchi in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche laddove quest’ultima appartenga allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario. Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l’invio in missione di lavoratori, effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro, presso un’impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente avere durata limitata ed essere espletata nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare e di licenziamento.

La disciplina in materia di distacco transnazionale è contenuta nel D. Lgs. n.136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il D. Lgs. n.72/2000 di attuazione della Direttiva 96/71/CE, recependone le relative disposizioni.

Le ultime novità.

Premesso quanto sopra, si rileva come il 29 maggio 2018 il Parlamento europeo abbia approvato l’emendamento proposto dalla Commissione europea alla Direttiva 96/71/CE relativa al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

La novella si pone l’obiettivo di arginare i fenomeni di c.d. “dumping sociale”. Per conseguire siffatto obiettivo la durata massima del distacco è stata dimezzata. Dagli attuali 24 mesi si passa infatti a 12 mesi. Inoltre, gli Stati membri saranno obbligati ad applicare ai lavoratori distaccati le stesse regole che si applicano ai lavoratori “locali”, indipendentemente dalla legge che regola il rapporto di lavoro. Il vecchio riferimento alle “tariffe minime salariali sarà sostituito da quello alla “retribuzione”, per tale intendendosi compresi tutti gli elementi costitutivi della stessa previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dai contratti collettivi ecc …

Gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alla direttiva entro due anni.

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