Si segnala la sentenza n. 28296 del 10.07.2018 / 12.11.2018, con la quale la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35 D.lgs. 198/2006 ed alla nullità del licenziamento in costanza di matrimonio (nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazioni di matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione). Nel caso in esame, parte ricorrente aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione della precitata norma per disparitario trattamento in ragione del sesso, laddove la nullità del licenziamento fosse interpretata come limitata alla sola “Lavoratrice”, nonostante l’inserimento di tale previsione normativa proprio all’interno del Codice delle pari opportunità ed il divieto di discriminazione fondato sul sesso sancito dalla Direttiva 76/207/CE.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto la doglianza infondata, rigettandola perché “(…) la diversità di trattamento sarebbe giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della maternità costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della “sua essenziale funzione familiare” anche nell’assicurazione “alla madre e al bambino” di “una speciale adeguata protezione” (…)

In buona sostanza, la nullità del licenziamento in costanza di matrimonio viene ricollegata dalla Suprema Corte alla nullità del matrimonio durante lo stato di gravidanza, fino al compimento del primo anno di vita del figlio, così giustificando il diverso trattamento tra uomo e donna.

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