Con la pronuncia n. 9651 del 11.05.2016, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del patto di esclusione della garanzia per vizi.

Nell’ambito di essa, la Corte analizza in particolare il rapporto tra la “mala fede” agli effetti dell’art. 1490 comma 2 c.c. e l’art. 1229 c.c., che prevede la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per “dolo o colpa grave”. La sentenza in commento sposa la tesi secondo la quale i concetti di mala fede e colpa grave non sono automaticamente sovrapponibili, inquadrando le due norme sopra citate in un rapporto di specialità, laddove l’art. 1490 comma 2 c.c. sarebbe norma derogante rispetto al principio enunciato dall’art.1229 c.c.

Afferma la Suprema Corte che “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l’art.1490, comma 2, c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore  ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero della garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché non si applica la norma ove il venditore sia allo oscuro, anche per sua colpa grave, dell’esistenza dei vizi.”

<< torna a tutte le notizie