Con la recente sentenza n. 75/2019 di data 19.03.2019, depositata il 09.04.2019, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, il quale prevede che la disposizione di cui all’art. 147 c.p.c. (in base al quale le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematiche e che quando la notifica è eseguita dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel corso di un giudizio civile dalla Corte di Appello di Milano, la quale era stata chiamata a pronunciarsi sull’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame proposta dalla parte appellata, atteso che l’atto di appello era stato notificato all’appellata a mezzo PEC “l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria quindi (successiva alle ore 21) implicante il perfezionamento della notificazione “alle ore 7 del giorno successivo” (data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva).

Secondo la remittente sarebbe ravvisabile la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la norma in questione, equiparando il “domicilio fisico al domicilio digitale [del soggetto destinatario della notifica], comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti (i.e. le notifiche cartacee e telematiche), anche considerato che le notifiche a mezzo PEC non fanno sorgere l’esigenza di tutelare il diritto costituzionalmente tutelato dell’inviolabilità del domicilio e l’interesse al riposo ed alla tranquillità del soggetto cd. notificato.”

Secondo la Corte di Appello di Milano, la norma in questione violerebbe inoltre gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il diritto di difesa della parte appellante (nella sua declinazione di diritto ad appellare) viene gravemente limitato, in quanto la stessa non può sfruttare appieno l’ultimo giorno utile per notificare l’atto di appello.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice a quo.

Secondo la Corte, l’art. 16-septies e l’ivi previsto divieto di notifica oltre le ore 21, tutela il diritto al riposo del destinatario della notifica (in quanto altrimenti egli sarebbe costretto a controllare costantemente la propria casella di posta elettronica certificata). Tuttavia ciò non “giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale […] viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.” La norma in questione è inoltre “irrazionale”, poiché non tiene in considerazione le caratteristiche proprie del sistema delle notifiche telematiche, il quale si differenzia dal sistema delle notifiche cartacee anche in quanto prescinde dagli orari di apertura degli uffici UNEP. A tale riguardo la Corte fa riferimento alla norma relativa al deposito telematico degli atti giudiziari, secondo la quale il deposito avviene tempestivamente se la ricevuta di avvenuta consegna (la cd. “seconda Pec”) viene generata entro le ore 24. Anche con riguardo a tale aspetto la Corte ritiene limitato il diritto di difesa del notificante, nella sua declinazione di diritto ad appellare.

Richiamando ed applicando il noto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies […] nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.”

<< torna a tutte le notizie