A far data dallo scorso 18 gennaio si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 655/2014 del 15 maggio 2014 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 del 10 ottobre 2016, i quali istituiscono una procedura rispettivamente per la richiesta e l’ottenimento di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e, al fine di garantire che tale disciplina sia eseguita uniformemente in tutta la UE, i relativi moduli standard, di cui i soggetti coinvolti devono avvalersi.

I citati Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, i quali non hanno partecipato alla loro adozione e pertanto non sono da essi vincolati.

Essi hanno l’obiettivo di facilitare il recupero dei crediti in materia civile e commerciale nei cd. casi transazionali, consentendo al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e di evitare, pertanto, che la successiva esecuzione del suo credito venga compromessa.

·                    Ambito di applicazione.

Ai sensi dell’art. 2, il Regolamento 655/2014 si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei cd. casi transnazionali (definiti all’art. 3).

Restano esclusi: la materia fiscale, doganale o amministrativa; la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri; i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa; i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini; la sicurezza sociale e l’arbitrato.

·                    Casi Transnazionali.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 655/2014 “un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro […] sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo […] o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

·                    Competenza.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 655/2014, la domanda per il rilascio di un’ordinanza europea di sequestro conservativo deve essere proposta:

o        “qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico”, alle “autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili” (art. 6).

Qualora il debitore sia un consumatore, sono competenti “le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore”, come disposto dal paragrafo 2 del medesimo articolo.

o        qualora il creditore sia munito di una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, alle “autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria”.

o        qualora il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, alle “autorità giudiziarie all’uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto”.

·                    Requisiti della domanda giudiziale.

La domanda deve essere redatta nella lingua dello Stato membro dell’autorità giudiziaria adita, compilando il modulo standard di cui all’Allegato 1 del Regolamento di esecuzione 2016/1823. Essa deve contenere tutte le informazioni di cui all’art. 8 del Regolamento 655/2014.

In particolare, il richiedente dovrà dimostrare il periculum, i.e. “il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile” (cfr. art. 7, comma 1 del Regolamento 655/2014).

Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto in uno Stato membro una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, dovrà altresì provare il cd. fumus boni iuris, i.e. che “la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito” (cfr. art. 7).

Ai sensi dell’art. 15, il creditore può richiedere che l’ordinanza di sequestro conservativo comprenda sia gli interessi maturati, sia le spese per l’ottenimento della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico di cui il creditore medesimo sia già munito, “ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore”.

Ex art. 16 “il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito”.

·                     Avvio del giudizio di merito.

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 655/2014, qualora la domanda giudiziale sia proposta ante causam, il creditore ha l’onere – a pena della revoca o della cessazione degli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo – di avviare il procedimento di merito, nonché di fornirne la relativa prova all’autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. Tale termine può essere prorogato su istanza del debitore.

·                    Procedimento inaudita altera parte. Costituzione di garanzia da parte del creditore e sua responsabilità.

L’autorità giudiziaria procede inaudita altera parte (i.e. ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 655/2014 “il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza”).

Se da un lato la disciplina prevede che il debitore non sia sentito, dall’altro lato essa è volta a responsabilizzare l’attore in sede di giudizio. Infatti, al fine di evitare che il creditore abusi della procedura a sua disposizione e di assicurare, in caso di responsabilità del creditore ai sensi dell’art. 13, che il debitore sia risarcito degli eventuali danni conseguenti all’ordinanza di sequestro conservativo, l’art. 12 dispone che l’autorità giudiziaria imponga al creditore non ancora munito di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico, di “costituire una garanzia di importo sufficiente”. “In via eccezionale, l’autorità giudiziaria può concedere una dispensa dall’obbligo di cui al primo comma qualora ritenga che la costituzione di garanzia ivi prevista non sia appropriata nelle circostanze del caso”.

La costituzione di tale garanzia può essere imposta anche al creditore che abbia già ottenuto un “titolo”, qualora l’autorità giudiziaria, prima di emettere l’ordinanza, “lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso”.

Il successivo art. 13, paragrafo 1, prevede che “Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L’onere della prova incombe al debitore”. Nei casi elencati al Paragrafo 2 del medesimo articolo la colpa del creditore si presume, ma il creditore può comunque dimostrare il contrario.

·                    Richiesta di informazioni sui conti bancari.

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 655/2014, con la domanda per il rilascio di ordinanza europea di sequestro conservativo il creditore, il quale sia già munito di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi e ritenga che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altri dati identificativi della stessa, può domandare all’autorità giudiziaria di richiedere all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione di ottenere le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Tale richiesta di informazioni deve essere giustificata, ovvero contenere l’indicazione del motivo per il quale il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, nonché tutte le informazioni utili sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo.

L’autorità giudiziaria respinge la richiesta qualora ritenga che la stessa non sia sufficientemente giustificata.

Il creditore può presentare tale richiesta di informazioni anche qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non siano ancora esecutivi e “l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante”, fornendo prove sufficienti circa l’urgente necessità di acquisire le informazioni sui conti bancari, “in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore”.

·                     Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo.

Qualora accolga la domanda, l’autorità giudiziaria emette il provvedimento nella forma dell’ordinanza, utilizzando il relativo modello di cui all’Allegato 2 del Regolamento di esecuzione. Tale modulo si compone di una “parte A” e una “parte B”, il cui contenuto è compiutamente definito dall’art. 19 del Regolamento 655/2014.

Ai sensi dell’art. 22, l’ordinanza “è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività”.

·                    Durata del sequestro conservativo.

Ai sensi dell’art. 20, le somme oggetto di sequestro conservativo rimangono sottoposte al medesimo: “a) fino a revoca dell’ordinanza; b) fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; c) fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.”

·                    Esecuzione e attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo.

Una volta emessa, l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita secondo le norme dello Stato membro in cui deve essere eseguita. Si applicano le norme che disciplinano l’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti.

Qualora necessario, la stessa autorità giudiziaria emittente può provvedere a munire l’ordinanza di traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione (o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l’ordinanza), avvalendosi dell’appropriata versione linguistica del modello standard di ordinanza di sequestro conservativo europeo (Allegato 2 del Regolamento di esecuzione).

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 655/2014, essa viene trasmessa alla banca, la quale la attua senza indugio fino alla concorrenza dell’importo di cui all’ordinanza medesima, “provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario o dai conti bancari indicati nell’ordinanza o identificati a norma del paragrafo 4; oppure b) se previsto dal diritto nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo”.

L’art. 25 dispone inoltre che, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione, la banca debba emettere una dichiarazione, utilizzando il relativo modulo di cui all’Allegato IV del Regolamento di esecuzione, “attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l’ordinanza”.

·                    Notificazione o comunicazione al debitore.

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 655/2014, l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile nello Stato membro d’origine, hanno l’onere – entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione della banca di cui all’art. 25 – di notificare o comunicare l’ordinanza europea di sequestro conservativo, la domanda di sequestro conservativo e la copia di tutti i documenti allegati alla stessa.

·                    Lingua e onere di traduzione.

Ai sensi dell’art. 49 Regolamento 655/2014, l’ordinanza di sequestro conservativo e l’atto introduttivo (da notificare o comunicare al debitore) i quali “non sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un’altra lingua ad esso comprensibile, sono corredati di una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue”. Ciò deve avvenire utilizzando i corrispondenti moduli standard nella lingua in cui deve essere tradotto.

I documenti allegati alla domanda introduttiva non devono, invece, essere tradotti. “Tuttavia, l’autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti”.

·                    Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza.

Il debitore ha la possibilità di presentare ricorso avverso l’ordinanza di sequestro conservativo dinanzi l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro in cui la stessa è stata emessa.   L’autorità competente revoca o modifica l’ordinanza per i motivi elencati all’art. 33, paragrafo 1 del Regolamento 655/2014.

·                    Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza.

Il debitore può, inoltre, presentare ricorso all’autorità giudiziaria competente, o se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione, affinché l’ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro sia limitata o cessi. L’ordinanza “è limitata in ragione del fatto che alcuni importi detenuti sul conto bancario dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, o non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell’attuazione dell’ordinanza in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2”.

Essa cessa per i motivi elencati all’art. 34, paragrafo 1, lettera b).

·                    Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo.

Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento 655/2014, il debitore può anche richiedere il dissequestro delle somme o la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo, fornendo all’autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell’importo di cui all’ordinanza, o fornendo una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro dell’Autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente.

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