Con la recente ordinanza n. 29632/17, pubblicata in data 11.12.2017, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in punto di inadempimento del concordato preventivo già omologato e della successiva dichiarazione di fallimento della società.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal primo Giudice, sul presupposto che la procedura concorsuale medesima non potesse essere aperta senza il preventivo accertamento ex art. 186 l.f. della gravità dell’inadempimento delle obbligazioni concordatarie e la conseguente caducazione del concordato medesimo.

Censurando l’iter logico seguito dai Giudici di secondo grado, i Giudici di legittimità hanno chiarito che, qualora vengano in rilievo crediti già sussistenti alla data del ricorso ex artt. 161 e 162 l.f. nella misura falcidiata dal concordato (e pertanto non in quella originaria), può essere dichiarato il fallimento della società, la quale non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal concordato omologato, senza che debba preventivamente ricorrersi per la risoluzione del concordato medesimo ai sensi dell’art. 186 l.f. e la caducazione dello stesso. In tal caso pertanto, su istanza dei soggetti legittimati ex artt. 6 e 7 l.f. e sulla base dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f., il Giudice di merito può accertare lo stato di insolvenza della società, avendo riguardo al momento in cui viene sollecitata la decisione, e dichiarare il fallimento della società. L’art. 186 l.f., infatti, sebbene norma speciale, non può avere una “portata soppressiva” delle prime norme della legge fallimentare, tra cui quelle relative ai soggetti legittimati a proporre istanza di fallimento.

Secondo la Corte, peraltro, “le obbligazioni idonee a sostenere il giudizio di insolvenza (e in prospettiva il passivo concorsuale) sono quelle riscritte (cioè falcidiate e destrutturate rispetto al rango privilegiato) a seguito dell’omologazione oltre ad altre sopravvenute (e solo queste nella loro integralità)”. Solamente nell’ipotesi in cui il soggetto istante intenda fare valere il suo credito nella misura originaria, sarà quindi preferibile avviare la procedura di risoluzione del concordato preventivo.

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