Il Governo italiano, con il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022, ha adottato alcune misure in relazione ai settori energetico e di finanza pubblica. L’art. 9 del decreto (rubricato “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”) ha modificato gli artt. 119 ss. D.L. 34/2020, rideterminando le scadenze e alcune aliquote prima previste per accedere al Superbonus 110% e il numero di periodi di imposta in cui è possibile portare in detrazione le spese sostenute.

1. Nuove scadenze e nuove aliquote per determinare l’importo delle spese detraibili. Differenze tra il regime precedente e quello ora in vigore.

L’accesso al beneficio fiscale è soggetto al rispetto di diverse incombenze che devono essere adempiute entro termini precisi. Il recente intervento del Governo, pur mantenendo intatto l’impianto di fondo del Superbonus (tipologie di interventi, requisiti tecnici, documentazione necessaria, …), si è concentrato su tali tempistiche, andando ad incidere sulle scadenze che erano già state stabilite.

Il comma 8-bis dell’art. 119 DL 34/2020 distingue tra – da un lato – interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio e quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e – dall’altro – interventi effettuati su singole unità immobiliari dalle persone fisiche (cd. villette unifamiliari).

Nel primo caso, la norma (primo periodo del comma 8-bis) riconosceva la detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, differenziando l’aliquota a seconda del momento in cui la spesa è affrontata: il 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; il 70% per quelle sostenute nel 2024, il 65% per quelle sostenute nel 2025.

In seguito all’intervento del Governo, invece, fermo restando il riconoscimento dell’agevolazione fino al 2025, è stata anticipata la scadenza per la detraibilità al 110% e aggiunta un’ulteriore aliquota: il 110% rimane per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e per l’anno 2023 l’aliquota scende al 90%, mentre resta invariato quanto previsto per il 2024 e il 2025 (con importi detraibili pari rispettivamente al 70% e 65% delle spese).

Il comma 2 dell’art. 9 DL 176/22 dispone che le regole di cui al primo periodo dell’art. 8-bis non si applicano agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero in caso di demolizione e ricostruzione, per i quali alla medesima data risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. In secondo luogo, per quanto riguarda gli edifici condominiali, per escludere l’applicabilità del nuovo regime è necessario che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 24 novembre 2022. In questi casi, di conseguenza, rimane al 110% il bonus anche per le spese sostenute nel 2023 e senza limiti reddituali, secondo quanto previsto prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 176.

Per quanto concerne invece gli interventi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, ossia quelli effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione al 110% era riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 fossero stati realizzati lavori almeno per il 30% dell’intervento complessivo.

Con il DL 176/2022, invece, sono stati prorogati questi termini, riconoscendo la detraibilità per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che il 30% dei lavori sia stato eseguito entro il 30 settembre 2022.

A tale ipotesi si affianca una novità: per i medesimi interventi, infatti, è riconosciuto un beneficio pari al 90% delle spese sostenute per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto di tre condizioni: a) che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; b) che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; c) che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 €. Sul punto è stato inserito un ulteriore comma (8-bis.1.), finalizzato ad indicare i criteri per la determinazione del reddito di riferimento, da calcolarsi dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa dal contribuente, dal coniuge e dai familiari presenti nel suo nucleo familiare.

Un’ulteriore discrasia rispetto al regime precedente è data dall’esclusione dall’alveo dei beneficiari dei titolari di diritti personali di godimento (es. locatari e comodatari), stante il riferimento ai soli titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento. Come tuttavia è stato precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentata al Senato (p. 14), questo limite non si applica per l’ipotesi di interventi sulle villette e le case a schiera delle persone per i quali è richiesta la realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 ai fini della proroga al 31 marzo 2023 (“detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento – ad esempio, familiari conviventi”).

2. Deroghe all’art. 121 DL 34/2020. Nuovo regime in materia di rateazione del credito d’imposta.

Il DL 176/22 è intervenuto anche sul periodo in cui può essere rateizzato l’importo detraibile. Trattasi di un aspetto che oggi non è più disciplinato unicamente dall’art. 121 DL 34/20 concernente l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

L’art. 9, comma 4 DL 176/22 deroga, infatti, all’art. 121, 3 co DL 34/20 (“che stabilisce che “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”), prevedendo che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista. Per poter usufruire di tale eccezione, precisa la norma, occorre inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno determinate da uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia in fase di emanazione. Il termine del 31 ottobre 2022 comporta che sono escluse da questo maggiore periodo di rateazione i lavori non ancora avviati. La ratio della deroga è quello di concedere un ulteriore periodo di “smaltimento” delle quote di bonus per soggetti che dispongono già di un ammontare rilevante di crediti d’imposta.

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