Con la sentenza n. 9913/16, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato la portata della nozione di “occasione di lavoro” ai fini del riconoscimento dell’infortunio sul lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, stabilendo che: “(…) ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato, per “occasione di lavoro” devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il Lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del Lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del Lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (…)”.

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