Quesito:

È possibile beneficiare della detrazione al 110% (cd Superbonus) in caso di estensione del muro esterno di un appartamento sino al limite rappresentato da un balcone e in caso di sostituzione delle finestre esistenti con una nuova finestratura che occupa una superficie maggiore?

Premessa.

I quesiti posti sono stati oggetto di un interpello presentato in data 09.03.2021 all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano.

Il condominio dove risiede l’istante decideva di avviare lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, per accedere alla detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute, prevista dall’art. 119 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Potendo l’istante usufruire della medesima aliquota anche per i costi affrontati per lavori concernenti la propria unità immobiliare, programmava due diversi interventi: l’estensione del muro esterno dell’appartamento sino al limite rappresentato da un balcone, accludendo così quest’ultimo all’abitazione; la sostituzione con un’unica vetrata della finestra e della porta-finestra rivolte verso il balcone.

Poiché tuttavia le ipotesi ora descritte non vengono esplicitamente considerate dalle norme in materia, il contribuente presentava interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo se: a) stante la sussistenza dei requisiti per accedere al Superbonus 110% e stante la possibilità di estendere tale aliquota anche agli interventi di sostituzione delle finestre e degli infissi, il contribuente possa beneficiare dell’agevolazione de qua anche nel caso in cui, in seguito alla sostituzione, vengano installate finestre che coprono una superficie della parete maggiore rispetto a quella precedentemente occupata dalla finestratura; b) se, considerando le definizioni di cui all’art. 3 D.P.R. 380/2001, anche i costi sostenuti per l’acclusione del balcone all’appartamento siano detraibili ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate.

In data 09.05.2021 l’Agenzia delle entrate forniva la seguente risposta (Interpello n. 905-45/2021):

“L’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, da ultimo modificato dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dai contribuenti tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, a fronte di specifici interventi (cd. “trainanti”) di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti, interventi antisismici.

Il Superbonus spetta anche per ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti dai contribuenti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi “trainanti” (art. 119, comma 2).

In relazione all’applicazione dell’agevolazione hanno fornito chiarimenti le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020 e le risoluzioni n. 60/2020 e n. 78/2020, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

Per quanto attiene il caso in esame, dunque, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus in relazione ad un intervento che comporti non soltanto la sostituzione degli infissi esterni esistenti ma anche la modifica della loro dimensione, è il tecnico competente ad attestare, sotto la propria responsabilità professionale e nel rispetto delle norme tecniche e urbanistiche applicabili, che l’intervento rispetti i requisiti tecnici prescritti dalla norma agevolativa per fruire del beneficio fiscale in esame.

In caso di sussistenza dei requisiti tecnici e asseverazione degli stessi, le relative spese potranno usufruire del “Superbonus”, limitatamente al numero degli infissi preesistenti. Ne consegue che la sostituzione della porta-finestra e della finestra con una vetrata unica non potrà accedere comunque al regime agevolativo de quo.

Per quanto attiene poi il quesito sub B), relativo alla possibilità usufruire dell’agevolazione in oggetto per i lavori finalizzati ad inglobare il volume del balcone nell’appartamento, è opportuno rilevare che l’art. 119 ammette all’agevolazione in parola soltanto gli interventi classificati come “trainanti” previsti al comma 1 e quelli “trainati” espressamente individuati ai commi 2, 5, 6 e 8, e che, come specificato dalla CM 24 dd. 08.08.2020 al punto 2, sono ammessi all’agevolazione i soli lavori svolti sull’esistente.

L’intervento di cui al punto B) dell’istanza, volto a smantellare il balcone e ad annettere tale superficie all’appartamento, dà luogo ad un manufatto nuovo e, quindi, non risulta poter rientrare tra quelli espressamente ammessi alla disciplina agevolativa in esame.

È infine utile sottolineare che gli interventi di demolizione e ricostruzione ammessi al cd. Superbonus, sono quelli inquadrabili nella categoria “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: trattandosi di opere edilizie, tale qualificazione spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali”.

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