Nell’ambito dell’ordinanza del 12.10.2017, la decima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha analizzato i confini dell’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, con riferimento all’art. 40, paragrafo 1 bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 26.04.1986, n. 131).

La sopra citata pronuncia prende le mosse dall’istanza di rimborso presentata da una società contribuente attiva nel settore immobiliare la quale, in relazione ad una serie di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili strumentali già gravati da Iva, aveva versato l’imposta di registro nella misura dell’1% del canone annuo.

Contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente presentava ricorso avanti alla Commissione tributaria di primo grado, la quale decideva di accogliere lo stesso sul presupposto che l’imposta di registro avesse natura di imposta sul volume d’affari.

A fronte dell’impugnazione presentata dall’Amministrazione finanziaria, il Giudice tributario di secondo grado decideva di sottoporre al vaglio della Corte di Giustizia una questione pregiudiziale così formulata: “se l’art. 401 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che l’Iva e l’imposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali) possono essere riscosse in modo cumulativo, oppure nel senso che siffatto ultimo tributo ha il carattere di un’imposta sul volume d’affari.”

In ordine a tale quesito, La Corte ricorda quindi preliminarmente che l’articolo 401 della direttiva Iva consente agli Stati membri di mantenere / prevedere imposte, diritti e tasse (gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni) solo se non hanno natura di imposte sul volume d’affare. Laddove, a tali fini, occorre verificare se abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’Iva, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo all’Iva. In via ulteriore, la Corte individua le quattro caratteristiche sostanziali dell’Iva:

1) si applica in modo generale;

2) è proporzionale al prezzo;

3) viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e distribuzione;

4) gli importi pagati in occasione di precedenti fasi sono detratti dall’Iva dovuta dal soggetto passivo;

Ciò premesso, constatato che l’imposta di registro sui contratti di locazione di beni strumentali, oggetto del procedimento, non costituisce un’imposta generale e pertanto già difetta della prima delle caratteristiche sopra elencate, la Corte giunge alla conclusione che l’imposta in parola non presenta le caratteristiche essenziali dell’Iva e non è quindi interessata dal divieto di cui all’articolo 401 della direttiva Iva.

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