Con la recente sentenza del 26 marzo 2020, emessa nella causa C-215/2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti in merito al diritto del passeggero di un volo aereo ritardato a percepire la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11.02.2004, per il caso in cui detto volo sia parte di un contratto di viaggio “tutto compreso” concluso con un’agenzia di viaggi.

Nel caso di specie una passeggera, domiciliata a Praga, prenotava presso un’agenzia di viaggi ceca un pacchetto “tutto compreso”, che includeva il volo aereo da Praga (Repubblica Ceca) a Keflavik (Islanda) e l’alloggio presso detta località. Il volo di andata, operato dalla compagnia “Primera Air Scandinavia A/S”, con sede legale in Danimarca, giungeva tuttavia a destinazione con oltre quattro ore di ritardo, talché la signora richiedeva la compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 6 e 7 del regolamento 261/2004, convenendo il vettore aereo dinanzi al Tribunale del distretto di Praga 8. Detto Giudice si dichiarava incompetente sulla base dell’assunto che il regolamento (CE) n. 44/2001 (sulla cui base, ratione temporis, era stata instaurata la controversia) non si applicherebbe al Regno di Danimarca, dove la convenuta ha la propria sede. Inoltre, non essendo stato il contratto stipulato direttamente con il vettore aereo (bensì con l’agenzia viaggi), la competenza non potrebbe essere radicata nemmeno in base alle norme sulla “competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”, di cui al capo II, sezione 4 del regolamento medesimo.

La signora appellava detta pronuncia dinanzi alla Corte regionale di Praga capitale, la quale rigettava il gravame, in quanto, pur applicabile al Regno di Danimarca dal 2007, il regolamento (CE) n. 44/2001 “non consentiva di fondare la competenza dei giudici cechi nel procedimento principale”.

La passeggera ricorreva pertanto in Cassazione. La Corte di Cassazione rinviava la causa al giudice di primo grado, “dichiarando che tale Tribunale doveva verificare se la Primera potesse essere convenuta in giudizio alla luce dell’articolo 5, punto 1 e degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001”.

Il Tribunale del distretto di Praga 8 rimetteva alla C.G.U.E. le seguenti questioni pregiudiziali: “1. Se tra la ricorrente e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento [n. 44/2001], ancorché le medesime non abbiano stipulato l’una con l’altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio “tutto compreso” fornito sulla base di un contratto concluso dalla ricorrente con un terzo (un’agenzia di viaggi); 2. Se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto concluso dai consumatori ai sensi [degli] (…) articoli da 15 a 17 del [regolamento nr. 44/2001]; 3. Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004].”

La Corte ha risposto dapprima alla terza questione pregiudiziale. L’art. 2 del regolamento (CE) n. 261/2004 definisce alla lettera b) cosa debba intendersi per vettore aereo operativo: “un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero.” Inoltre l’art. 3, paragrafo 5 del regolamento medesimo prevede espressamente che: “il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, ottempera agli obblighi previsti dal regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”. Da tali norme può, pertanto, desumersi che il passeggero “può avvalersi del regolamento n. 261/2004”, anche qualora egli abbia stipulato il contratto con un’agenzia viaggi.

Con riguardo alla circostanza che il contratto fosse, nel caso di specie, un pacchetto di viaggi “tutto compreso”, disciplinato dalla direttiva 90/314, la Corte ha chiarito che anche in tal caso il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dagli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 non è pregiudicato.

La C.G.U.E. ha poi analizzato la prima questione pregiudiziale, che concerne l’interpretazione dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, relativo alla competenza speciale in materia contrattuale. Secondo tale norma “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un alto Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

La C.G.U.E. ha richiamato la propria giurisprudenza in forza della quale, ai fini della competenza speciale in materia contrattuale, non è necessario che le parti in causa abbiano stipulato un contratto, bensì occorre individuare un’obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra. Applicando tale insegnamento nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, anche in assenza di contratto tra il passeggero ed il vettore aereo, questi “ottemperi ad obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale del passeggero interessato. Tali obbligazioni trovano la loro fonte nel contratto di viaggio «tutto compreso» che il passeggero ha concluso con l’agenzia di viaggi.” Pertanto l’azione esperita per la compensazione pecuniaria nei confronti di una compagnia aerea concerne la materia contrattuale. Un tanto vale anche quando il volo è parte di un viaggio “tutto compreso”.

Con riguardo alla seconda questione pregiudiziale, relativa all’interpretazione degli artt. da 15 a 17 del regolamento (CE) n. 44/2001, la Corte ha chiarito che le suddette norme, contenute nel capo II, sezione 4, derogano “tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita all’articolo 2, paragrafo 1 […] quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1”. Esse vanno dunque interpretate in maniera restrittiva.

Secondo la C.G.U.E. “è determinante, ai fini dell’applicazione delle norme sulla competenza risultanti dal capo II, sezione 4 di tale regolamento, che le parti della controversia siano anche parti del contratto.” Un tanto deve evincersi dal tenore letterale delle norme stesse. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’obiettivo, che esse perseguono, di “un alto grado di prevedibilità riguardo all’attribuzione della competenza giurisdizionale”.

La Corte ha dunque dichiarato quanto segue: “1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 […] deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314 CEE […].

2) L’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 […] deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

3) Gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.”

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