Con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha creato una nuova forma di contratto – c.d. contratto mono firma – in cui il requisito della forma scritta previsto dalla legge è soddisfatto nel momento in cui il contratto viene sottoscritto dalla parte debole del rapporto, alla quale deve essere consegnata una copia dello stesso. Quanto invece al consenso della parte forte, esso è soltanto presunto.

Alla creazione della suddetta fattispecie, la Suprema Corte è giunta trattando un caso risalente al 1999 (relativo all’acquisto di obbligazioni “Argentina Eur 8,75% 1998/2003”) e riguardante il contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disciplinato dal D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (T.U.F.), il cui art. 23 prescrive la forma scritta a pena di nullità. Nell’ambito della vicenda in parola, il contratto-quadro non veniva sottoscritto dalla Banca bensì solamente dall’investitore il quale, una volta perso il denaro investito, agiva in giudizio individuando nel contratto-quadro firmato soltanto da egli stesso una nullità per difetto di forma ai sensi dell’art. 23 T.U.F.

Ciò premesso, si rileva come nel dirimere la questione la Suprema Corte distingua il requisito della forma di cui all’art. 23 T.U.F. dal requisito della forma di cui all’art. 1325 n. 4 c.c., non inteso in senso strutturale, “ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall’investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti.

La sentenza ha peraltro suscitato subito grandi discussioni anche all’interno della dottrina, divisa tra chi individua in questa interpretazione della norma una seconda forma del contratto, non più disciplinata dal codice civile bensì da normativa extracodicistica (di matrice europea), e chi invece ritiene di poter attribuire alla norma in questione (l’art. 23 T.U.F.) un significato diverso, in base al quale il requisito della forma si risolve in un semplice dovere di comportamento. Si tratterebbe, in sostanza, non di una forma prescritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1325 n. 4, c.c., ma solamente di una forma prevista a tutela della parte debole (cd. forma funzionale e non strutturale), divenuta necessaria in un mondo, quale quello degli affari, in cui sono in costante crescita i contratti asimmetrici, stipulati cioè tra soggetti aventi differente “forza contrattuale.”

Certo è in ogni caso che la discussione, iniziata in seguito all’introduzione del concetto di nullità relativa, è destinata a proseguire ancora per molto tempo.

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