Si segnala la sentenza del 31 gennaio 2018 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito di rinvio pregiudiziale, ha provveduto a chiarire l’interpretazione da accordare alla nozione di “parte lesa” di cui all’art. 13 par. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale nella proposizione dell’azione giudiziale nei confronti delle assicurazioni, con particolare riferimento al caso in cui l’attore sia una persona fisica che esercita un’attività professionale consistente nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, in forza di contratti di cessione del credito conclusi con le vittime dei sinistri.

Partendo dall’assunto che il “forum actoris” costituisce eccezione alla regola generale, che come tale deve essere interpretata restrittivamente, e che la struttura di piccole dimensioni del cessionario non può far ritenere che si tratti di un soggetto giuridico più debole rispetto all’assicurazione (in caso di valutazione caso per caso sorgerebbe, peraltro, un’incertezza del diritto, contrastante con l’obiettivo del Regolamento, per il quale le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità), la Corte ha dichiarato che “L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro.”

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