In attuazione della direttiva n. 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.05.2014, concernente l’applicazione della direttiva n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, è stato emanato il D.Lgs. n. 136 del 17.07.2016, pubblicato in G.U. in data 21.07.2016 ed entrato in vigore alla data del 22.07.2016, applicabile:

a) alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato;

b) alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

Dopo avere fornito una definizione di lavoratore distaccato – da individuarsi in colui che svolge abitualmente la propria prestazione lavorativa in un altro Stato membro ma che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia, il Legislatore individua poi, all’art. 3 del medesimo decreto, i criteri ed i parametri di riferimento per la verifica dell’autenticità del distacco, rivolti:

a) ad accertare che l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente (quali ad esempio il luogo in cui l’impresa ha la sede legale ed amministrativa, ovvero i propri uffici, reparti ed unità produttive; il luogo ove i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati, il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato di stabilimento ecc.);

b)  ad accertare se il lavoratore interessato sia effettivamente distaccato (quali il contenuto e le modalità della prestazione lavorativa; la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è distaccato; la temporaneità del distacco ed il fatto che il lavoratore sia tornato o si preveda torni a lavorare nello Stato membro da cui è distaccato ecc.).

Nel prosieguo il decreto disciplina ancora, in particolare, le modalità di comunicazione del distacco nonché l’impianto sanzionatorio, improntato ad un regime di cooperazione e di collaborazione fra gli Stati membri, mediante la previsione di specifiche procedure di segnalazione e di procedimenti avanti alla Corte d’Appello.

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