In occasione di una recentissima pronuncia, intervenuta in data 17.11.2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate ad esprimersi in ordine al tempo massimo entro il quale lo Stato detiene il diritto di riscuotere le somme riportate in un atto impositivo della P.A. non impugnato entro i termini previsti dalla legge, sanciscono il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve (…..) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

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